Il riconoscimento di errore scusabile

Per l’Alto Consesso Amministrativo non vi è spazio per il riconoscimento di un errore scusabile ogni qualvolta non può ritenersi sussistente un quadro di oggettiva incertezza normativa o di oggettivo contrasto giurisprudenziale. Questo quanto statuito dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con Sentenza  12 dicembre 2011, n. 6484

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6652 del 2008, proposto da
Gruppo Sportivo “Il Punto”, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Baleani, con domicilio eletto presso Lina Musumarra, in Roma, via G. Pisanelli, 2;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Mazzarelli Letizia, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito;
Lega Nazionale Dilettanti – LND, Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport presso il Coni, Comitato Regionale Marche FIGC – CR Marche LND, non costituiti;

nei confronti di

ASD Mogliano Calcio, ASD San Marco, SS Moglianese, SS San Marco Servigliano, AS San Lorenzo Massa Fermana;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III TER n. 2474/2008, resa tra le parti, concernente REVOCA AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, del CONI e della FIGC;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Varone e gli avvocati Angeletti e Medugno;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’associazione sportiva dilettantistica odierna appellante proponeva tre distinti ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma, con cui impugnava:

a) la delibera del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) n. 215/PF in data 18 settembre 2004 e ogni altro atto ivi richiamato, che ha concluso, senza che venisse disposta la revoca dell’affiliazione, il procedimento ex art. 16 delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.) instaurato a carico della A.S. San Lorenzo Massa Fermana, ovvero della sua avente causa individuata dalla matricola FIGC 700065, e della S.S. San Marco individuata dalla matricola FIGC 31260; ogni altro atto della F.I.G.C. connesso, presupposto e/o consequenziale, ed in particolare la delibera del Presidente federale di approvazione – ratifica del cambio di denominazione sociale da S.S. Moglianese in S.S. San Marco comunicata attraverso C.U. n. 9 dell’1 settembre 2003 dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) – CR Marche, e la delibera di approvazione – ratifica del cambio di denominazione sociale e di sede sociale da A.S. Lorenzo Massa Fermana, con sede sociale in Massa Fermana, in A.S.D. Mogliano Calcio, con sede sociale in Mogliano, comunicata mediante C.U. n. 15 del 16/9/04 del CR Marche LND, nonché gli atti del C.R. Marche L.N.D. relativi alla formazione degli organici e dei calendari dei campionati dilettanti di 1^, 2^, 3^ categoria, stagione 2004/2005; nonché, ancora, i provvedimenti emanati dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) (in data 12 ottobre 2004 e 17 dicembre 2004) con i quali sono stati decisi i ricorsi proposti ex art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del C.O.N.I. dall’odierno ricorrente avverso la mancata revoca dell’affiliazione delle suddette associazioni sportive dilettantistiche controinteressate e gli atti ad essi presupposti e/o connessi;

b) il C.U. n. 13 del 31 agosto 2005 emanato dal C.R. Marche – L.N.D. con cui sono state ammesse al campionato dilettanti di prima categoria in abbinamento con i relativi campi da giuoco le società controinteressate, formalmente denominate A.S.D. Mogliano Calcio (matricola FIGC 700065) e S.S. San Marco (matricola FIGC n. 31260) e sono stati emanati i calendari delle gare 2005/2006; ogni altro atto della F.I.G.C. presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare i CC.UU. nn. 160 e 161 del 30 giugno 2005 con cui sono stati ufficializzati i risultati della stagione sportiva 2004/2005, nonché i CC.UU. n. 1 del 7 luglio 2005 e n. 11 del 29 agosto 2005, tutti adottati dal C.R. Marche; il provvedimento della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il C.O.N.I. del 27 ottobre 2005 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di conciliazione proposta dall’odierno ricorrente, nonché per il conseguente accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia del negozio avente ad oggetto la cessione del titolo sportivo di seconda categoria intercorso tra la S.S. Moglianese di Mogliano e la S.S. San Marco Servigliano di Servigliano, ed, ugualmente, del negozio avente ad oggetto la cessione del titolo sportivo di prima categoria intercorso tra la A.S. San Lorenzo Massa Fermana e la S.S. Moglianese di Mogliano;

c) il C.U. n. 19 del 12 settembre 2006 (integrato dal C.U. n. 25 del 23 settembre2006) del C.R. Marche – L.N.D., con cui sono state ammesse ai campionati dilettanti di prima e seconda categoria le società di calcio controinteressate A.S.D. Mogliano Calcio e A.S.D. San Marco e sono stati emanati i calendari relativi ai campionati dilettantistici 2006/07; ogni altro atto della F.I.G.C. connesso al suddetto C.U. n. 19 del 12 settembre 2006, ed in particolare i CC.UU. nn. 164 e 165 del 30 giugno 2006 con cui sono stati ufficializzati i risultati della stagione 2005/2006, il C.U. n. 1 del 7 luglio 2006, sempre del C.R. Marche, che ha attribuito il diritto all’ammissione ai campionati 2006/07 solo in base ai risultati sportivi della precedente stagione 2005/2006; il C.U. del C.R. Marche n. 24 del 22 settembre 2006 che ha ratificato il fittizio cambio di denominazione e di sede sociale della San Marco; il C.U. n. 25 del 23 settembre 2006 con cui la controinteressata Mogliano Calcio è stata autorizzata a disputare le gare interne presso il campo sportivo di Mogliano; il silenzio rifiuto della Giunta Nazionale del C.O.N.I. maturato il 21 febbraio 2007 in ordine la ricorso presentato dal ricorrente a mezzo fax del 22 novembre 2006, nonché per l’accertamento della nullità e/o inefficacia della domanda di ammissione al campionato di prima e/o seconda categoria presentata dalla società San Marco e della conseguente ammissione al campionato di seconda categoria adottata dalla F.I.G.C. – C.R Marche, ed, identicamente, della domanda di ammissione al campionato di prima categoria 2006/2007 presentata dalla società Mogliano Calcio e della conseguente ammissione adotata dalla F.I.G.C. – C.R. Marche LND;

2. Con un primo ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio – Roma, costituente trasposizione di pregresso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il gruppo sportivo “Il Punto”, con sede in Mogliano (MC), contestava la mancata revoca (di cui alla delibera del Presidente della F.I.G.C. n. 215/PF in data 18 settembre 2004) dell’affiliazione, da parte della Federazione, nei confronti della A.S. San Lorenzo Massa Fermana e della S.S. San Marco e contro gli ulteriori provvedimenti, a questa connessi, meglio sopra specificati.

Premetteva che nella stagione sportiva 2001/2002 la A.S. San Lorenzo Massa Fermana, con sede in Massa Fermana (AP), aveva disputato il campionato di calcio regionale Marche di prima categoria, conseguendo la salvezza nel campo; la S.S. Moglianese, con sede in Mogliano (MC), nella medesima stagione aveva invece disputato il campionato di seconda categoria ottenendo anch’essa la salvezza sul campo; la S.S. San Marco, con sede in Servigliano (AP), infine, aveva disputato il campionato di terza categoria, mantenendo il diritto a disputare la stessa categoria anche nella stagione successiva.

Esponeva che al termine della predetta stagione la S.S. Moglianese aveva acquistato il titolo sportivo della A.S. San Lorenzo Massa Fermana al fine di poter disputare, la stagione successiva, il campionato di prima categoria; contemporaneamente la Moglianese aveva ceduto il titolo di seconda categoria alla S.S. San Marco che lo aveva acquisito per poter disputare il campionato di seconda categoria; la Federazione, da parte sua, aveva ratificato il cambio di denominazione della S.S. Moglianese in S.S. San Marco e quello della A.S. San Marco in A.S.D. Mogliano Calcio di Mogliano.

Aggiungeva che la Commissione disciplinare di Ancona della F.I.G.C., su deferimento della Procura federale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 76 dell’1aprile 2004 del C.R. Marche, aveva accertato la doppia cessione di titoli sportivi, irrogando le sanzioni di propria competenza, trasmettendo poi gli atti al Presidente federale ed alla Procura federale ai sensi dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva (C.G.S.).

Tale comunicazione è prodromica rispetto all’inizio del procedimento ex art. 16 delle N.O.I.F. (norme organizzative interne della F.I.G.C.), al quale l’associazione ricorrente aveva chiesto di poter partecipare; al contempo, in data 23 luglio 2004, aveva presentato al Presidente federale formale istanza di attribuzione del titolo sportivo di seconda categoria ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle N.O.I.F., condizionata alla revoca dell’affiliazione nei confronti della San Marco, instando altresì per l’ammissione al campionato di seconda categoria per la stagione 2004/2005.

Essendo decorso il termine di trenta giorni senza che fosse intervenuto il provvedimento finale del procedimento, l’esponente, in data 30 luglio 2004, notificava al Presidente federale formale diffida a provvedere.

Nel prosieguo, al fine di esaurire i rimedi interni all’ordinamento sportivo, esperiva ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del C.O.N.I. alla Giunta Nazionale dello stesso C.O.N.I.

In pendenza di detto ricorso la F.I.G.C., con delibera del 18 settembre 2004 n. 215/PF, provvedeva a concludere il procedimento, non disponendo la revoca dell’affiliazione; anche avverso detto provvedimento esplicito il ricorrente proponeva ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in data 14 dicembre 2004.

Entrambi i ricorsi al C.O.N.I. venivano dichiarati inammissibili.

Nel ricorso di primo grado, a sostegno del gravame proposto avverso la delibera n. 215/PF del 18 settembre 2004, venivano dedotti i seguenti motivi di diritto :

1) violazione dell’art. 16 commi 1, 3 e 4, in correlazione con l’art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. e con il principio costituzionale di ragionevolezza.

Ai sensi dell’art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. vige il divieto di cessione del titolo sportivo; i comportamenti tesi ad eludere tale divieto sono qualificati dall’art. 16, comma 4, lett. a), delle stesse N.O.I.F. come “grave infrazione all’ordinamento sportivo”, con espressa previsione della sanzione della revoca dell’affiliazione.

2) violazione dell’art. 10 l. n. 241 del 1990; difetto di istruttoria; eccesso di potere per motivazione illogica, incongrua, carente.

L’associazione ricorrente, in caso di revoca dell’affiliazione, sarebbe automaticamente la prima compagine calcistica del territorio sportivo, ed, in quanto tale, soggetto privilegiato nell’utilizzo degli impianti; di qui anche l’interesse a partecipare nel procedimento instaurato per provvedere sulla revoca.

3) violazione dei principi costituzionali del buon andamento ed imparzialità; violazione dell’art. 5 dello Statuto federale; violazione degli artt. 17, 18, 19 e 20 delle N.O.I.F.; eccesso di potere per travisamento dei fatti; perplessità; sviamento.

Le norme federali tutelano la denominazione sociale delle società ed associazioni quale dato identificativo del soggetto affiliato, secondo i principi della priorità e dell’ordinato andamento delle attività sportive.

Nel caso di specie con l’illegittima ratifica dei cambi di denominazione sociale la Federazione avrebbe consentito l’elusione del divieto di cui all’art. 52, comma 2, delle N.O.I.F., tanto che vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra la società cessionaria del titolo sportivo e la sua denominazione e sede originarie.

Avverso la deliberazione della Giunta nazionale del C.O.N.I. in data 12 ottobre 2004 l’associazione sportiva deduceva le seguenti ulteriori censure :

4) violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità; violazione dell’art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del C.O.N.I. e dell’art. 2 del regolamento della CCA; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, perplessità.

In tema di revoca la Giunta Nazionale deve acquisire il parere della CCA; tale adempimento procedimentale sarebbe però mancato nel caso di specie, ove si è addivenuti ad una pronuncia di inammissibilità senza il parere della CCA.

5) violazione del principio del contraddittorio in materia sportiva di cui all’art. 7, comma 2, lett. h-bis n. 2) d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

La delibera richiamerebbe la relazione del Segretario Generale della F.I.G.C., senza che peraltro la stessa sarebbe mai stata comunicata.

6) violazione dell’art. 4, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L’Amministrazione decidente, sebbene tenuta a comunicare ai soggetti controinteressati il ricorso, non avrebbe provveduto a tale adempimento.

7) violazione dell’art. 7, comma 4, dello Statuto in relazione al conflitto di interessi in capo al dr. Franco Carraro.

Nel verbale della Giunta Nazionale del C.O.N.I. compare la presenza del dr. Carraro, quale membro del CIO, in evidente conflitto d’interessi, rilevante a prescindere dalla sua astensione.

8) violazione dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1199 del 1971.

Ove si ritenga che il ricorso sia di competenza della CCA, l’Amministrazione decidente avrebbe dovuto, ex officio, provvedere a trasferirgli l’atto, trattandosi di organo della stessa Amministrazione.

3. Con un secondo ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio – Roma il gruppo Sportivo “Il Punto” impugnava il C.U. n. 13 del C.R. Marche in data 31 agosto 2005 con cui sono state ammesse al campionato dilettanti di prima categoria, in abbinamento con i relativi campi da giuoco, la A.S.D. Mogliano Calcio e S.S. San Marco e predisposti i calendari delle gare 2005/2006, gli atti a questo presupposti, nonché il provvedimento della CCA per lo Sport presso il C.O.N.I. del 27 ottobre 2005 che ha dichiarato inammissibile l’istanza conciliativa del ricorrente, chiedendo altresì la declaratoria della nullità e/o inefficacia dei negozi aventi ad oggetto la cessione dei titoli sportivi riguardanti le predette associazioni odierne controinteressate.

Deduceva a sostegno del ricorso i seguenti motivi :

9) nullità dell’atto in correlazione all’art. 1325 ed all’art. 1418, comma 2, Cod. civ.; carenza di potere;

L’ammissione ai campionati in favore della A.S.D. Mogliano Calcio (quale risultato della variazione di denominazione e sede sociale della A.S. San Lorenzo Massa Fermana) e della San Marco (quale risultato della variazione di denominazione sociale della originaria S.S. Moglianese) sarebbero nulle in quanto rivolte a destinatari inesistenti, come accertato dalla Commissione disciplinare di Ancona;

10) violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità; difetto di istruttoria; eccesso di potere per assenza di motivazione; sarebbe palese l’illegittimità dell’inserimento, senza alcuna motivazione, nel campionato di prima categoria, di società che hanno acquistato illegittimamente il relativo titolo sportivo.

11) eccesso di potere sotto altro profilo; violazione dell’art. 25, comma 1, del regolamento della L.N.D. in relazione all’art. 52, commi 1 e 2, delle N.O.I.F.; violazione di principi di cui all’art. 5 dello Statuto della F.I.G.C..

Il regolamento della L.N.D. prevede che il diritto di partecipazione ai campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo; detta norma si collega con la previsione dell’art. 52, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. che definisce il titolo come il riconoscimento del risultato tecnico – sportivo e ne dichiara la incedibilità.

Di qui l’evidente illegittimità di un provvedimento di ammissione al campionato in presenza di un titolo non conquistato nel campo, ed inoltre ceduto e/o acquisito illecitamente.

12) violazione dell’art. 5, comma 1, del regolamento della CCA; eccesso di potere per perplessità; motivazione incongrua e carente; il provvedimento dell’organo camerale che ha dichiarato l’inammissibilità (per tardività) dell’istanza di conciliazione proposta dall’associazione ricorrente sarebbe illegittimo, almeno nella parte in cui considera decorso il termine di trenta giorni per l’impugnazione del C.U. del C.R. Marche n. 13 del 31 agosto 2005, di ammissione al campionato di prima categoria delle società controinteressate;

13) violazione dei principi generali dell’ordinamento in tema di nullità e/o inesistenza; violazione dell’art. 4 delle preleggi al cod. civ. in relazione all’art. 5 del regolamento della CCA ed all’art. 12 dello Statuto C.O.N.I.; violazione del principio di ragionevolezza; il regolamento della CCA e lo statuto del C.O.N.I. sarebbero illegittimi nella parte in cui prevedono un termine decadenziale anche per l’impugnativa di atti nulli;

14) illegittimità derivata; i provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi in via derivata dalla illegittimità di quelli precedentemente adottati, ed in particolare della delibera del Presidente federale n. 215/PF del 18 settembre 2004, oggetto del ricorso n. 4192/05 R.G.

4. Con un terzo ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio – Roma, anch’esso trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione al ricorso straordinario, il gruppo sportivo “Il Punto” impugnava il C.U. n. 19 del 12 settembre 2006 del C.R. Marche (integrato dal C.U. n. 25 del 23 settembre 2006) con cui sono state ammesse ai campionati dilettanti, rispettivamente di prima e seconda categoria, in abbinamento con i relativi campi da giuoco, la A.S.D. Mogliano Calcio e la A.S.D. San Marco, e sono stati emanati i calendari relativi ai campionati dilettantistici 2006/07, nonché gli atti presupposti e consequenziali meglio indicati in epigrafe, deducendo le medesime prime tre censure (oltre che quella di invalidità derivata dalla delibera n. 215/PF del 18 settembre 2004) che sorreggono il ricorso precedente.

5. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe (Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Roma), III-ter, 19 marzo 2008 n. 2474, ha:

– riunito i tre ricorsi;

– ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sul contenzioso relativo alla mancata adozione di una sanzione disciplina re espulsiva;

– disatteso un’eccezione di improcedibilità, argomentata nell’assunto del mancato previo esperimento, da parte dell’associazione ricorrente, dei rimedi interni propri dell’ordinamento sportivo, ed in particolare della fase arbitrale presso la CCAS istituita presso il C.O.N.I.;

– dichiarato inammissibili i ricorsi in dichiarato accoglimento di eccezioni di difetto di legittimazione ad agire e di difetto di interesse a ricorrere.

Quanto al difetto di legittimazione, il Tar ha osservato che oggetto del contendere è la delibera del Presidente federale conclusiva del procedimento sanzionatorio finalizzato alla revoca dell’affiliazione per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo ex art. 16, commi 3 e 4, delle N.O.I.F.

Ad avviso del Tar il procedimento disciplinare non configura posizioni di controinteresse, ha natura duale, dando luogo ad un rapporto bilaterale intercorrente tra ente procedente e soggetto incolpato.

Nel procedimento disciplinare, espressione di una potestà punitiva, il soggetto terzo non sarebbe titolare di una posizione qualificata.

La posizione del privato che tale procedimento abbia “attivato”, non potrebbe essere qualificata in termini di titolarità di un interesse qualificato, nonché “personale”, nel senso di (strettamente) appartenente alla sfera giuridica del soggetto agente.

Sotto il profilo del difetto di interesse, la sentenza ha rilevato che l’associazione ricorrente, nella stagione sportiva 2003/2004, si è classificata al dodicesimo posto nel girone F di terza categoria, senza neppure conseguire il diritto alla disputa dei play off (riservati alle squadre classificate dal 2° al 5° posto, che accedono ad un ulteriore spareggio), non potendo conseguentemente aspirare ad un passaggio di serie.

In questa prospettiva, emergerebbe il difetto dell’interesse a ricorrere, in quanto nessuna utilità risulterebbe ritraibile anche dall’ipotetico accoglimento del ricorso avverso la mancata revoca dell’affiliazione delle società San Lorenzo e San Marco.

Il gruppo sportivo “Il Punto”, negli scritti difensivi, ravvisa tale interesse essenzialmente nella considerazione che in caso di revoca dell’affiliazione delle predette società diventerebbe la prima squadra di Mogliano, e da più tempo affiliata alla Federazione, con conseguente priorità nell’utilizzo degli impianti sportivi pubblici.

Ma, ad avviso del giudice, questo sarebbe un interesse indiretto, e dunque non rilevante, in quanto, come noto, tra gli attributi dell’interesse a ricorrere, vi è quello dell’attualità, che esclude la configurabilità di una mera eventualità od ipotesi di lesione, od, in positivo, di un vantaggio ipotetico.

Anche per quanto riguarda l’interesse morale, questo sarebbe sufficiente a sorreggere l’interesse al ricorso solamente nel caso, non ravvisabile nella vicenda in esame secondo il Tar, in cui il provvedimento incida in via diretta ed immediata sulla sfera morale del soggetto, contenendo valutazioni e giudizi sulle sue qualità soggettive o capacità.

La declaratoria di inammissibilità del primo ricorso al Tribunale amministrativo si estende, ad avviso del giudice, anche agli altri due ricorsi.

Il giudice ha infine ritenuto inammissibile anche per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo la domanda intesa ad ottenere la declaratoria della nullità e/o inefficacia del negozio avente ad oggetto la cessione del titolo sportivo, trattandosi di atti intercedenti tra soggetti tesserati e/o affiliati, la cui cognizione non sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

6. Contro tale sentenza ha proposto appello l’associazione sportiva originaria ricorrente, appello spedito per la notificazione in data 24 luglio 2008.

7. Con atto spedito a mezzo fax il giorno prima dell’udienza odierna il difensore dell’appellante ha dichiarato che la parte intende rinunciare al ricorso. Alla nota del difensore è allegata una lettera del presidente dell’associazione sportiva, diretta al difensore, in cui si chiede all’avvocato di voler rinunciare all’appello.

8. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2011 la parte appellante non è comparsa; le parti appellate hanno eccepito l’irritualità della rinuncia all’appello, che non è diretta dalla parte al giudice ed è fatta dal difensore.

Hanno dedotto anche che si oppongono ad una declaratoria di improcedibilità che potrebbe far residuare pretese risarcitorie e hanno insistito per la decisione nel merito.

8.1. Il Collegio, sempre alla pubblica udienza del 29 novembre 2011 ha rilevato d’ufficio una questione di tardività dell’appello, invitando le parti a controdedurre.

9. La rinuncia all’appello è irrituale.

Invero, ai sensi dell’art. 84 comma 1 Cod. proc. amm. la parte può rinunciare al ricorso o mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa, o dal difensore munito di procura speciale a rinunciare, o mediante dichiarazione resa in udienza.

Nella specie manca una dichiarazione della parte diretta al giudice, essendovi solo una lettera rivolta dalla parte al difensore in cui la parte chiede al difensore di rinunciare.

Manca anche la dichiarazione del difensore, in quanto il difensore non ha formulato la rinuncia in nome e per conto della parte, ma si è limitato a comunicare al giudice che la parte intende rinunciare al ricorso.

Pertanto la rinuncia non può qui essere dichiarata.

10. Alla luce di quanto dichiarato dalle controparti, non può desumersi dalla rinuncia al ricorso una improcedibilità dello stesso per sopravvenuto difetto di interesse, attese le possibili residue pretese risarcitorie.

11. L’appello è invece tardivo.

Secondo la disciplina vigente ratione temporis, il rito processuale applicabile e i relativi termini si desumono dal combinato disposto dell’art. 23-bis, settimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e della norma speciale di cui al citato art. 3 (norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria) d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 (recante «Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva» e convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280). Quest’ultima dispone che alle controversie sugli atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si applica il rito abbreviato di cui all’art. 23-bis l. n. 1034 del 1971.

A sua volta la disposizione richiamata prevede, per l’appello, in difetto di notificazione della sentenza, un termine lungo di centoventi giorni, che decorre dalla pubblicazione della sentenza.

Appare dunque irrilevante la data di comunicazione della sentenza a cura della segreteria, perché questo termine lungo di centoventi giorni, che è sostitutivo di quello lungo annuale (oggi semestrale), è dalla legge ancorato alla data, certa e univoca, della pubblicazione della sentenza, non già a quella della sua comunicazione, alla stessa stregua dell’usuale termine lungo previsto per il processo civile e amministrativo (art. 327 Cod. proc. civ., e oggi art. 92, comma 3 Cod. proc. amm.).

Posto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 19 marzo 2008, questo dies a quo è allora da individuare nel 19 marzo 2008 e per l’effetto il termine di centoventi giorni per appellare veniva a scadere il 17 luglio 2008: non costituisce dies a quo il 26 marzo 2008, giorno in cui la sentenza è stata comunicata a cura della segreteria.

L’atto di appello risulta invece spedito per la notificazione solo in data 24 luglio 2008.

Non vi è spazio per la il riconoscimento di un errore scusabile, che postula un quadro di oggettiva incertezza normativa o di oggettivo contrasto di giurisprudenza, laddove nel caso di specie il quadro normativo è chiaro e univoco.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro mille in favore di ciascuna delle parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di euro mille in favore di ciascuna delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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