Esperibile il rimedio cautelare in appello ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito

L’Alto Consesso ritiene che, la tutela cautelare possa essere invocata, pur a seguito di un provvedimento positivo di prime cure, ove il TAR originariamente adito non provveda a fissare l’udienza di merito. Resta ferma sino ad allora la sospensione della esecuzione dell’atto impugnato. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 gennaio 2012, Ordinanza  n. 138 

Consiglio di Stato, Sez. III, 16 gennaio 2012, n. 138

(Pres. Lignani – Rel. Simonetti)

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e dello Stato Urbani Neri.

Considerato che, ad onta dell’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in primo grado, per difetto di motivazione dell’atto impugnato, il Tar non ha fissato la data di discussione del ricorso nel merito;

Rilevata la necessità di una sollecita definizione nel merito della controversia, sede nella quale si dovrà stabilire se la motivazione posta a fondamento del provvedimento di destituzione sia, a confronto con tutte le risultanze istruttorie, persuasiva ed immune da vizi logici;

Ritenuto che, in tale prospettiva, l’appello cautelare meriti accoglimento ai soli fini della fissazione del merito in primo grado con la dovuta priorità, lasciando ferma sino ad allora la sospensione dell’esecuzione dell’atto di destituzione;

che vi siano giustificati motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello, nei limiti ed agli effetti di cui in motivazione;

Compensa le spese.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

Depositata in segreteria il 16/01/2012

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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