Possibile la liquidazione delle spettanze legali anche a seguito dell’abrogazione delle tariffe forensi

Il Tribunale di Varese si attesta su posizioni antitetiche a quelle espresse dal Tribunale di Cosenza, ritenendo possibile, anche in sede monitoria, determinare le spettanze maturate dal Difensore. Per la quantificazione del compenso si ritiene fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati, alla nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., alle cd. “tabelle orientative” adottate dagli Uffici Giudiziari. Ciò perché la determina degli emolumenti deve avvenire secondo diritto, e non secondo equità. Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 20122 n. 140.

Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 20122 n. 140

(Giud. G. Buffone)

Letto il ricorso introduttivo 31 gennaio 2012

Visto il ricorso che precede ed esaminate le fatture prodotte, accompagnate da autentica notarile, nonché la produzione documentale allegata che, per consistenza e per i dati risultati, risulta idonea a fondare una ingiunzione di pagamento;

attesa la competenza, ai sensi dell’art. 637, comma I, c.p.c.;

attesa la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 633 c.p.c. per pronunciare l’ingiunzione richiesta;

ritenuto, quanto alle spese, che non possano applicarsi le Tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, poiché abrogate dall’art. 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), il quale, per la liquidazione giudiziale, prevede l’entrata in vigore di un Decreto Ministeriale ancora non emanato;

ritenuto che l’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. (v. Trib. Varese, sentenza 3 febbraio 2012; contra Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in www.cassazione.net);

ritenuto, in particolare, che nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, sia possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso, da Ufficio giudiziario e Consiglio dell’Ordine, come anche altri Tribunali hanno già ritenuto (v. Trib. Verona, Ufficio della Presidenza, circ. 1 febbraio 2012, est. Pres. G. Gilardi);

ritenuto, infatti, che le tabelle orientativi di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscano una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità;

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.

I N G I U N G E

AL DESTINATARIO DELL’INGIUNZIONE: ….

DI PAGARE ALLA PARTE RICORRENTE:

la somma di €. 5.153,60 oltre interessi come da ricorso.

Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice

LIQUIDA

per le spese e le competenze ai sensi dell’art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento come segue: Euro 221,67 per spese, Euro 729,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per Legge, il tutto entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto.

AVVERTE

Il destinatario dell’ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può essere proposta opposizione al decreto ingiuntivo davanti a questo Ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).

Varese lì 3 febbraio 2012

Il Giudice

dott. Giuseppe Buffone

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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