Per il Consiglio di Stato il concetto di completata urbanizzazione non si presta ad una lettura unitaria, ma deve essere rapportato agli effetti dello specifico intervento edilizio.

L’Alto Consesso amministrativo ripropone l’orientamento di recente emerso circa la nozione di completa urbanizzazione di un’area edificabile, da adattare “al differente contenuto di ogni progetto di edificazione che lo interessi“. Si afferma così come  “l’esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della «maglia», e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata”. Consiglio di  Stato Sezione Vª, sentenza N° 1178 del 29 Febbraio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9903 del 2002, proposto dal Comune di Mariglianella in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Cocozza, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia n. 50;

contro

il sig. Nicola Braccolino, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Traiano n. 1/A c/o Schettini;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione IV, n.             03626/2002      , resa tra le parti, concernente RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUZIONE APPARTAMENTI –APPROVAZIONE VARIANTE PRG

 

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Cocozza e Giampietro, per delega dell’avvocato Palma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 5480/01, il sig. Nicola Braccolino, legale rappresentante di CE.IM. s.a.s., impugnava il provvedimento n. 1921 in data 28 febbraio 2001 con il quale il Comune di Mariglianella aveva negato il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di otto appartamenti nella via Cortagna di quel Comune, ricadente in zona C1 del piano regolatore generale allora vigente, in quanto le urbanizzazioni primarie e secondarie presenti nella zona sono state giudicate insufficienti a sopportare il carico urbanistico della nuova edificazione, che comporta la realizzazione ulteriori 2288,52 metri cubi.

Inoltre, il ricorrente ha progettato l’intervento applicando l’indice fondiario di 3,00 metri cubi per metro quadro in luogo dell’indice territoriale di 1,58 metri cubi per metro quadro, come prescritto dall’art. 16 delle norme di attuazione del piano regolatore generale.

L’impugnazione era estesa alla relazione istruttoria dell’Ufficio tecnico comunale in data 27 febbraio 2001 ed a tutti gli atti connessi, in quanto lesivi dello “jus aedificandi” del ricorrente.

Egli sosteneva che i lavori in questione costituiscono il completamento di un progetto in gran parte già realizzato.

Sul fondo esiste un fabbricato per alloggi residenziali di tipo economico e popolare riguardo al quale con due sentenze del Tribunale amministrativo della Campania era stato annullato un precedente diniego di concessione edilizia ed il provvedimento con il quale era stato approvato il progetto, obbligando l’impresa a trasferire gratuitamente al Comune un’area di mq. 1375,50.

Il ricorrente deduceva le censure, così riassunte nella sentenza di primo grado:

1) Violazione e falsa applicazione del D.M. lavori pubblici del 2 aprile 1968 – Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma primo, della legge 7 agosto 1990 n.241 – Violazione e falsa applicazione del regolamento per l’esecuzione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata approvato dal Consiglio regionale in data 29 ottobre 1980, n.33/4 – Eccesso di potere per carenza di motivazione – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di istruttoria – Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, II Sezione, n.2283/97.

Assume il ricorrente che nel progetto in questione il volume realizzabile sarebbe stato correttamente calcolato, applicando l’indice fondiario di 3.00 mc./mq., e che l’area interessata dall’intervento sarebbe già dotata di tutte le necessarie opere di urbanizzazione, come già accertato dal Tribunale amministrativo nelle decisioni sopra specificate.

Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato ed il risarcimento del danno subito.

Con la sentenza in epigrafe, n. 3626 in data 20 giugno 2002, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione IV, accoglieva l’impugnazione, annullando per l’effetto il provvedimento contestato, e respingeva la domanda risarcitoria.

2. Avverso la predetta sentenza il Comune di Mariglianella propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 9903/02, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il sig. Nicola Braccolino, in qualità di legale rappresentante di CE.IM s.a.s., chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 14 febbraio 2011.

3. La parte appellata sostiene la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione dell’appello in quanto l’istanza di sospensione della sentenza gravata è stata respinta, per cui l’intervento è stato realizzato.

La questione non può essere condivisa in quanto il rigetto dell’istanza cautelare non fa venir meno l’interesse alla decisione nel merito, con la quale vengono definitivamente determinati i contenuti del rapporto controverso.

Nel caso di specie, è evidente che l’opera è stata realizzata in base ad un titolo destinato a perdere efficacia in caso di accoglimento dell’appello per cui, qualora si realizzi tale ipotesi, il Comune sarà legittimato ad adottare i necessari atti sanzionatori.

Nel merito, l’appello è fondato.

Il primo giudice ha affermato l’erroneità dell’impostazione seguita dal Comune sulla base del fatto che la completa urbanizzazione della zona era già stata accertata in precedenti giudizi, per cui non poteva essere messa in discussione nella presente controversia.

Il Collegio non condivide tale impostazione.

Il Collegio condivide invece l’orientamento giurisprudenziale (C. di S., IV, 13 ottobre 2010, n. 7486) con il quale è stato sottolineato come il concetto di completa urbanizzazione di una determinata area edificabile debba essere inteso in termini dinamici, e quindi adattato al differente contenuto di ogni progetto di edificazione che lo interessi.

In quella occasione è stato affermato che “l’esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della «maglia», e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (C. di S., IV, 1 ottobre 2007, n. 5043 e 15 maggio 2002 , n. 2592; V, 1 dicembre 2003, n. 7799 e 6 ottobre 2000, n. 5326)”.

Osserva il Collegio come l’individuazione dei servizi necessari per rendere abitabile una determinata area presupponga necessariamente la conoscenza del progetto di utilizzazione edificatoria, e quindi del suo impatto in termini di abitanti insediabili e di usi previsti.

Tale necessità si presenta quando l’area viene utilizzata per la prima volta, ma può presentarsi anche successivamente, quando ulteriori interventi modifichino radicalmente le caratteristiche dell’insediamento esistente, rendendo palese la necessità di nuove strutture di servizio.

Osserva il Collegio che il caso ora in esame ricade nell’ambito di applicazione dei principi appena riassunti in quanto il progetto della parte appellata riguarda un edificio già realizzato, che peraltro viene radicalmente modificato eliminando dei magazzini, originariamente previsti, per realizzare otto appartamenti.

Afferma il Collegio che un intervento di così rilevante impatto richieda di per sé lo studio dell’urbanizzazione dell’area in vista dell’integrazione delle opere esistenti, e l’evidenza di tale necessità renda superflua la sua giustificazione nel corpo del provvedimento che la affermi.

Di conseguenza, il giudicato formatosi in relazione ad un diverso e più limitato progetto di utilizzazione della stessa area di cui ora si discute non rileva al fine di determinare gli interventi necessari per consentire la realizzazione del nuovo progetto.

Legittimamente, in conclusione, il Comune ha affermato la necessità di applicare, per l’ulteriore edificazione, indici e disciplina propri delle aree da urbanizzare.

4. In base alle suesposte considerazioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, integralmente respinto il ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi del giudizio devono essere integralmente compensate in ragione della complessità della controversia e del solo recente intervento del richiamato chiarimento giurisprudenziale.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello n. 9903/02, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata respinge integralmente il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/02/2012

 

_______________________________________________________________

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

 

Tags:

Lascia un commento