Il progresso tecnologico non può essere frenato, se non adducendo concreti pericoli per l’ambiente.

Esegesi di rigore per il principio di precauzione postulato dall’art. 3  del Testo Unico per l’Ambiente: l’Alto Consesso Amministrativo ritiene operativo il criterio anzidetto solo a fronte di concreti elementi idonei a contrastare la realizzazione di un impianto energetico, ancor di più ove lo stesso venga alimentato attraverso fonti rinnovabili. Ogni contraria lettura, a detta del Giudicante, importerebbe una paralisi del progresso tecnologico, nel caso specifico (energie rinnovabili) ritenuto obiettivo comunitario altamente prioritario ex art. 6 Direttiva CE n. 2001/77/CE e art. 13 Direttiva CE n. 2009/28/CE.  Per la costruzione di un impianto energetico  alimentato da fonti alternative, la valutazione di incidenza ambientale (V.I.A.) non è necessaria nell’ipotesi in cui l’intervento non risulti essere ubicato all’interno di un Sito d’Interesse Comunitario (SIC), ma solo nelle immediate adiacenze. Tribunale Amministrativo  Regionale  per l’Abruzzo, Pescara, Sezione Iª, 3 Luglio 2012, N° 325.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

I°_sul ricorso numero di registro generale =496= del =2011=, proposto dal
Wwf ITALIA Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Mancini e Vittorio Emanuele Russo, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila;

nei confronti di

Istonia Energy Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Olearia di Vito, rappresenta e difesa dagli avv. Stefano Crocetta e Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Francesco Ferzetti in Pescara, via Cincinnato, n.37;

II°_sul ricorso numero di registro generale =77= del 2012, proposto dal
Comune di VASTO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolino Zaccaria, con domicilio eletto presso Tar Pescara- Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le L’Aquila;

nei confronti di

Società Istonia Energy S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Diego De Carolis in Pescara, via Milano 19/3p.;

per l’annullamento,

_quanto al ricorso n. 496 del 2011:

della determina dirigenziale n. da 13/204 del 26 agosto 2011 con cui il responsabile del procedimento-direzione parchi, territorio, ambiente, energia- della regione Abruzzo ha autorizzato la società contro-interessata alla modifica sostanziale dell’autorizzazione unica n. 7 del 07.02.2007 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da realizzare nella zona industriale di punta penna del comune di Vasto, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;

_quanto al ricorso n. 77 del 2012:

della determinazione dirigenziale n.da 13/204 del 26 agosto del 2011 con cui il dirigente del servizio politica energetica, qualità dell’aria e direzione affari della presidenza della regione Abruzzo, ha autorizzato la società Istonia energy, contro-interessata, alla modifica dell’autorizzazione unica n.7, rilasciata alla medesima per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e della Istonia Energy Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: gli avv.ti Maria Grazia Mancini e Vittorio Emanuele Russo per la parte ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per la Regione resistente, gli avv.ti Stefano Crocetta per la società Olearia e l’avv. Diego De Carolis per la società Istonia contro-interessata, nonché l’avv. Lorenzo Passeri per il Comune ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’associazione ricorrente impugna (ric.n.496/2011) la determinazione dirigenziale di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica n. 7/7.2.2007, rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (4Mwe), alimentato da oli vegetali in motori endotermici, nella zona Punta Penna di Vasto.

A tale gravame si é aggiunto, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale, la costituzione in giudizio del comune di Vasto (ric. n.77/2012), sempre in merito allo stesso provvedimento.

Si sostiene che mancherebbe la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.In.), stante la vicinanza di un Sito d’Interesse Comunitario (SIC), non sostituibile dalla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e/o dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e/o dall’Autorizzazione Unica (AU), nonché che l’autorizzazione iniziale del 2007 non sarebbe più efficace, non essendo mai iniziati i lavori entro l’anno dal rilascio; sarebbe stato necessario, quindi, un nuovo progetto ed una nuova autorizzazione.

In punto d’istruttoria e di motivazione, il parere dell’Arta non sarebbe definitivo, mancherebbe, infatti, la preventiva variazione del Piano Regionale Territoriale (PRT) e la convocazione della Conferenza dei Servizi (CS) del Comitato di Gestione della Riserva Naturale di Punta Aderici.

Nel giudizio é intervenuta ad adiuvandum la società Olearia De Vito, quale proprietaria di immobile nelle vicinanze del sito, che insiste sulle argomentazioni già enunciate.

La difesa del Comune puntualizza che l’intervento é previsto in una zona a vocazione ambientale e che l’impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili (motore diesel), alimentato esclusivamente da oli vegetali e non da rifiuti (biomasse), sarebbe localizzato in un lotto del Consorzio ASI dell’area industriale, posto 200mt dal SIC.

La ditta interessata fa presente che la modifica richiesta non sarebbe altro che un rimodulazione tecnica del progetto per l’utilizzo delle migliori tecnologie e l’autorizzazione n. 7/2007 sarebbe stata assorbita dalla nuova del 2011, che, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico, ha riconosciuto che trattasi di opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Le parti hanno depositato memorie di replica e la Regione Abruzzo ha inviato, tramite l’Avvocatura dello Stato, relazione con documentazione.

Alla pubblica udienza la causa é stata assegnata in decisione.

DIRITTO

I due ricorsi vanno riuniti.

Il primo aspetto da esaminare é la necessità o meno della Valutazione d’incidenza (V.In) per l’intervento in oggetto che, come pacifico, non é ubicato all’interno del SIC, ma, a circa mt.200= all’esterno dello stesso (ricorso p.3, memoria Comune p.4).

L’art. 5 del DPR n. 357/1997 così recita: “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC).. e delle zone speciali di conservazione”, in modo che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito” siano tali da non poter “avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi”; a tali fini, va presentata una “valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

La valutazione d’incidenza di piani o di interventi che interessano siti di importanza comunitaria, è “effettuata, sentito l’ente di gestione dell’area stessa” e “qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio..”.

Dalla lettura della normativa, si ricava come la stessa fa riferimento ad un intervento da ubicarsi all’interno del SIC e non per quelli che sono progettati all’esterno, ovvero, come nel caso di specie, nell’ambito di una zona industriale ivi già localizzata, in cui opera un Consorzio ASI, che ha assegnato il lotto alla società Istonia Energy, per la produzione di “energia pulita”.

L’Autorità, peraltro, ha provveduto alla valutazione dell’intervento nella sua oggettiva consistenza, che concerne una “centrale” per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (oli vegetali), che é stato assentito da un’Autorizzazione Unica (A.U.) n. 7/7.2.2007, successivamente modificata da altra autorizzazione del 26.8.2011 (DA-13/2004–Bura-n.57/16.9.2011), sempre nell’ambito procedimentale della A.U. n.7/2007, integrandosi l’istruttoria, sia con l’analisi di compatibilità ambientale, sia con l’analitica relazione di incidenza, entrambe redatte dall’ing. B. Sanelli.

La Soprintendenza BB.AA.PP per l’Abruzzo (nota 4.10.2010, prot. n.12295) é puntuale nell’affermare che l’impianto “si inserisce all’interno della zona industriale di Punta Penna senza incidere negativamente sull’attuale contesto paesaggistico dei luoghi”.

Si sostiene che l’inizio dei lavori non vi sarebbe mai stato e che l’A.U. del 2007 avrebbe perso efficacia; storicamente la ditta ha comunicato l’inizio dei lavori il 22.1.2008, ma va considerato che, sul piano concreto, l’autorizzazione alla modifica sostanziale del 2011, pur facendo parte dell’unico procedimento in atto, va considerata sostitutiva, avendo a base il nuovo progetto presentato, adeguato all’evoluzione della tecnica, ragionevolmente utilizzando quanto già acquisito in precedenza; l’art.4 della Dir. DA13/204/16.8.2011, infatti, pone la sola prescrizione che la costruzione dell’impianto deve avvenire in =24= mesi, in sostituzione dei precedenti =36=.

La domanda della ditta del 10.1.2010 fa riferimento, invero, ad un “nuovo progetto 2010”, rispetto a quello autorizzato nel 2007, confermando che il combustibile é dato da “olio vegetale” e che la configurazione della Centrale, modificata nei motori utilizzati per la produzione, col recupero dei fumi e con il teleriscaldamento, conserva l’ubicazione, per la quale, come detto, vi é il parere favorevole della Soprintendenza BB.AA.PP. (4.10.2010 prot. n. 12295). Per quel che attiene la consistenza dell’edificio, é stato tolto il camino di mt.25, conservando la stessa potenza complessiva di 4MWe; il tutto con ulteriori apprezzabili vantaggi tecnologici (produzione elettrica con un solo motore endotermico, recupero termico per la produzione di vapore saturo a 10 barg., impianto a ciclo combinato) che danno un’ottimizzazione dell’impianto sul piano operativo e dell’efficienza. Si specifica, inoltre, che il generatore é azionato da un motore diesel alimentato da oli vegetali (soia, girasole, colza, palma) e non trattasi di inceneritore di rifiuti, con assenza totale di ossidi di zolfo ed il contenimento delle emissioni sotto i limiti, con un impatto neutro sul C0/2 dell’anidrite carbonica.

L’incidenza atmosferica (NOx > 13 ton/anno; polveri > 2 ton/anno), confrontata con quella stradale (800-1000 ton/anno; 30-40 > ton/anno), é minimale.

Il parere tecnico dell’Arta (3.8.2011 n. 1377), preso atto di quanto acquisito su sua richiesta e ad integrazione (nota,14.10.2010-prot.n.1720), in sede di Conferenza dei Servizi (CdS, verbale 31.3.2011), é “favorevole”, mentre gli esiti degli accertamenti, da parte dell’organismo competente in materia, non possono costituire oggetto di generica censura di legittimità, anche perché sono state date varie prescrizioni a carattere vincolante e pena la decadenza (artt.3 e 6 Dir.13/204/26.8.2011) per la ditta interessata (monitoraggio e controllo delle varie matrici ambientali, campionamenti ed analisi, collegamento on-line SME-Distretto, linee guida Sipra). Esse, invero, sono sempre verificabili, sia prima della messa in esercizio dello stabilimento, sia in operando; ciò é particolarmente valido per le analisi chimiche delle acque sotterranee e la stessa ordinanza di sospensione, emessa dal Sindaco di Vasto (n.104/26.4.2012), non vuole altro che essere un richiamo all’osservanza di tutte le prescrizioni vincolanti (nella specie controllare la concentrazione del piombo), non potendo incidere sulla validità della stessa autorizzazione regionale.

L’invocato principio di precauzione (art.3 D.Lgs. n.152/2006) presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico, il che non é per il caso in esame, per quanto espresso dall’istruttoria svolta; diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo comunitario altamente prioritario: art. 6 Dir. n.2001/77/CE ed art. 13 Dir. n. 2009/28/CE), in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cd. effetto NIMBY (Not In My Back Yard, “non nel mio cortile”).

La tutela della salute e dell’ambiente é primaria, ma a ciò provvede la legislazione nazionale e regionale, che localizza la tipologia del citato impianto in area industriale, quale é quella in discussione (Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria – PRTQA, di cui alle DD.GG.RR. n.n. 861/c/13.8.2007 e 79/4/25.9.2007).

Per quel che concerne i profili urbanistici, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (Co.A.Siv), in relazione al progetto modificato, ha espresso nulla-osta favorevole (8.9.2010 n. 236), nonché pareri favorevoli (note 17.9.2010, prot.n.2780 e 7.10.2010, prot. n.2958, che fanno seguito alle delibere del 16.4.2007 n. 130-cda e 5.6.2009 n. 137-cda); non va comunque dimenticato che l’intervento di cui trattasi é di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ragion per la quale la rilasciata A.U. del 2011 costituirebbe variante allo strumento urbanistico.

Con riferimento all’ultimo motivo, va osservato che il Comitato di Gestione della riserva naturale di Punta Aderici ha ricevuto, per espressa volontà della CdS (30.9.2010), tutta la documentazione relativa al progetto in discussione ed il componente del Comitato di Gestione, convocato per la seduta del 31.3.2011, con nota del 7.3.2011 (prot. n. RA 53848), é presente alla CdS del 31.3.2011, nelle persone dell’avv. A. Mercogliano, che abbina in sé anche la rappresentanza del Settore Urbanistica del comune di Vasto, nonché degli altri due membri: il Sindaco di Vasto ed il dirigente Arta. In questa sede si é confermato il parere favorevole, nonché la conformità allo strumento urbanistico ed il fatto oggettivo che l’intervento ricade nella perimetrazione Co.A.Siv, ovvero nella fascia esterna della Riserva, dove é già ubicata parte della zona industriale; trattasi di una precisazione essenziale che toglie pregio alle censure proposte.

Il ricorso é respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e come in epigrafe proposti, li RESPINGE.

CONDANNA il WWF Italia onlus, il Comune di Vasto e la interveniente ad adiuvandum Olearia Di Vito G. e C. snc, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese di causa (onorari, diritti e spese) in favore della Regione Abruzzo (€3000,00) e della società Istonia Energy a r.l. (€3000,00), liquidate in €2000,00= cadauna, per complessivi €6000,00=, oltre gli eventuali accessori di legge (Iva, Cpa, art.14 D.M. Giustizia n. 127/2004).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto  – Cosenza

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