Obbligo puntuale di motivazione per i provvedimenti sananti, adottati ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001

Per il TAR Lecce nei provvedimenti di acquisizione sanante, adottati ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropri, la motivazione non può intendersi in re ipsa, atteso l’obbligo per l’Ente pubblico di palesare le ragioni di eccezionale urgenza, che non consentono il ricorso a differenti soluzioni tecniche. Ne consegue che, il sacrificio del privato, a fronte di un interesse a regolarizzare la coatta apprensione insussistente  o invalidata per via giudiziale (ovvero giustiziale), non si traduce in un aprioristico sacrificio della prima situazione, rispetto alla seconda: la realizzazione medio tempore di opera pubblica non costituisce condizione ex se idonea a suffragare l’anzidetto onere motivazionale, sempre imponendosi specifica enunciazione delle ragioni extra ordinem, che impongono l’ulteriore compressione della sfera giuridica del subiectus (TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. IIIª, Sentenza 25 Ottobre 2012, N° 1744).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 298 del 2012, proposto da:
– Lucarella Domenico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Loiodice, Giancarmine Moggia e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 29;

contro

– il Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall’Avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via Zanardelli 7;

per l’annullamento

– della determina del Settore LL.PP. del Comune di Martina Franca n. 387 del 14 ottobre 2011, reg. gen. n. 1744/2011;

– della presupposta delibera di indirizzo n. 90 del 10 agosto 2011 del Commissario Straordinario del Comune di Martina Franca;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

 

 

Visto il ricorso.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 30 maggio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Moggia e Cimaglia.

Osservato quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame il sig. Lucarella impugna il provvedimento mediante il quale il Comune di Martina Franca disponeva l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001, di un’area di sua proprietà, rispetto alla quale questo T.a.r. aveva, con sentenza n. 1053 del 2011, annullato le ordinanze di occupazione d’urgenza (per assenza della preventiva dichiarazione di pubblica utilità).

2.- Venivano formulati, in specie, i seguenti motivi di censura:

A) Violazione di legge. Violazione dell’art. 42 bis, comma 2, d.p.r. n. 327 del 2001. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Illegittimità derivata per difetto di conformità dell’opera pubblica agli strumenti urbanistici vigenti.

B) Violazione dell’art. 42 bis, comma 4, d.p.r. n. 327 del 2001. Eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, inesistenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico atte a giustificare l’emanazione del provvedimento.

C) Violazione dell’art. 42 bis, comma 4, d.p.r. n. 327 del 2001. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà. Omessa valutazione e comparazione degli opposti interessi del privato. Omessa evidenziazione circa l’assenza di ragionevoli alternative.

3.- Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per le ragioni che di seguito si esporranno.

4.- Deve considerarsi, in particolare, come il quarto comma dell’art. 42 bis citato disponga che: <<il provvedimento di acquisizione […] è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione>>.

4.1 Nel caso in esame, invece, va evidenziato che:

– la problematica sul restringimento della carreggiata di via Trento non presenta, almeno per come rappresentata nell’impugnata determinazione, il carattere della “eccezionalità”, il quale presuppone, all’evidenza, circostanze non riconducibili all’ordinario articolarsi dei pubblici interessi, circostanze in questo caso non dimostrate e, in definitiva, neppure puntualmente allegate (le “grandi difficoltà connesse alla sicurezza stradale” sono solo genericamente indicate);

– eguale genericità connota la motivazione in punto di bilanciamento degli opposti interessi, essendosi data in definitiva per scontata la prevalenza di quello pubblico sul quello del proprietario dell’area, che pure vi svolge attività d’impresa (costituendo l’area medesima parte di un oleificio);

– il dato istruttorio riconducibile alle note della Polizia di Stato e della Polizia Municipale è parziale e non del tutto pertinente, riguardando in effetti il posizionamento sull’area, da parte del Lucarella, di casse in materiale plastico e fioriere;

– il Comune neppure motivava sull’assenza di ragionevoli soluzioni alternative, pure prospettate dal ricorrente nelle osservazioni del 15 settembre 2011 (trasformazione della prospiciente area di sosta in corsia di viabilità e/o riduzione dell’area da acquisire).

4.2 Sulla base di quanto appena esposto, dunque, l’impugnato provvedimento di acquisizione risulta insufficientemente motivato e dev’essere, pertanto, annullato.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 298 del 2012 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 30 maggio 2012, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Referendario

 

 

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

 

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