Giurisdizione ordinaria per la azione revocatoria promossa dall’Ente Pubblico a tutela del danno erariale accordato dalla Corte dei Conti

Le Sezioni Riunite dell’Alto Consesso di Legittimità, chiamate a statuire sul regolamento di giurisdizione interposto per denegare la potestà del giudice ordinario, si attestano su posizioni opposte. L’azione riservata al pubblico ministero contabile ex art. 26 r.d. 1038/1933, esclusivamente innanzi alla Corte dei Conti,  non esaurisce il novero delle azioni esperibili a tutela dell’indennizzo accordato in sede contabile, ben potendo l’Ente creditore attivare concorrente rimedio innanzi al giudice ordinario. Pur afferendo la controversia portata all’attenzione del Giudice nomofilattico al solo riparto di poteri, non manca quest’ultimo di precisare la piena legittimazione alla spendita della actio pauliana, da parte dell’amministrazione pubblica,  non avendo la norma  interpretativa di cui all’art. 1, comma 174, l. 266/2005 importato alcuna modifica della giurisdizione (Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza   9 settembre 2013, n. 20597)

Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza   9 settembre 2013, n. 20597

Svolgimento del processo

Il Comune di Pescorocchiano citò, davanti al Tribunale di Rieti, G.P. ed i suoi cinque figli, proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c., al fine della declaratoria dell’inefficacia dell’atto di donazione 21 aprile 2011, con il quale il G. aveva trasferito ai figli alcuni immobili di sua proprietà.
A fondamento della domanda, il Comune esponeva che la donazione era stata stipulata tre giorni dopo la notificazione della sentenza della Corte dei Conti, con la quale il G. era stato condannato – quale sindaco e presidente di commissione tecnica incaricata dell’esame delle domande per l’aggiudicazione di un appalto – al pagamento della somma di Euro 284.799,73 per danno erariale, sicché era evidente che, attraverso la liberalità, il G. non aveva perseguito altro che la finalità di disfarsi della garanzia reale del credito risarcitorio del Comune danneggiato.
In pendenza del giudizio, i figli di P..G. hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., illustrato anche con memoria, sostenendo la giurisdizione della Corte dei Conti.
Il Comune di Pescorocchiano ha resistito con controricorso, sostenendo la giurisdizione del Giudice ordinario.
Con requisitoria scritta confermata in sede di adunanza, il Procuratore generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario.

Motivi della decisione

1.- Ad avviso dei ricorrenti, l’azione revocatoria esercitata a fini di conservazione della garanzia patrimoniale in rapporto strumentale ad azione di responsabilità per danno erariale, deve ritenersi riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (con “legittimazione attiva… al solo P.M. contabile”), poiché l’art. 26 r.d. 1038/1933, come interpretato dall’art. 1, comma 174, l. 266/2005, legittima all’esercizio di tale azione il Pubblico Ministero contabile, che è abilitato all’esercizio delle sue funzioni solo presso la Corte dei Conti.
Il Comune di Pescorocchiano sostiene, invece, che le norme evocate dai ricorrenti non conferiscono, in via esclusiva, al Pubblico Ministero contabile la legittimazione ad esercitare azione revocatoria a fini di conservazione della garanzia patrimoniale in rapporto strumentale a risarcimento di danno erariale, ma, più semplicemente, legittimano anche il Pubblico Ministero contabile all’esercizio di detta azione; con la conseguenza che deve ritenersi persistere il diritto dell’Amministrazione danneggiata ad esercitare azione revocatoria davanti al giudice ordinario, soprattutto se a ciò non abbia provveduto il P.M. contabile innanzi alla Corte dei Conti.
2.- Così sintetizzati i termini della questione devoluta, occorre premettere che – con riguardo all’originaria formulazione dell’art. 26 r.d. 1038/1933 – la legittimazione del Pubblico Ministero contabile ad agire in revocatoria, a tutela del credito risarcitorio connesso all’accertamento di responsabilità amministrativo-contabile, veniva tendenzialmente esclusa per l’assenza di una norma esplicita in tal senso (esistente, invece, in tema di sequestro conservativo: cfr. gli artt. 48 r.d. cit. e 5 d.l. 453/1993, convertito in L. 19/1994); sicché, in relazione all’indicato dato normativo, non si negava all’Amministrazione danneggiata, titolare del credito risarcitorio per danno erariale, legittimazione all’esercizio, davanti al giudice ordinario, dell’azione revocatoria per la conservazione della garanzia patrimoniale del proprio credito.
Si deve, peraltro, rilevare che, “al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali”, l’art. 1, comma 174, L. 266/2005, ha riconosciuto al Pubblico Ministero contabile, in via di dichiarata interpretazione dell’art. 26 r.d. 1038/1933, la legittimazione all’esercizio di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile (ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile), e quindi, segnatamente, anche la legittimazione ad agire in revocatoria. E va osservato, inoltre, che, nell’occuparsi del rinnovato quadro normativo, questa Corte (cfr. SS.UU. 11073/12 e 22059/2007) ha effettivamente affermato (così come indicato dai ricorrenti) che l’azione revocatoria promossa, ai sensi della novella, dal Procuratore regionale della Corte dei conti, in rapporto strumentale ad azione di responsabilità per danno erariale e, dunque, a tutela di ragioni creditorie rientranti nella competenza giurisdizionale del giudice contabile, spetta, a sua volta, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. Ciò, in particolare, in funzione del rilievo che la disposizione in oggetto – concepita come interpretativa di norma (l’art. 26) del r.d. 1038/1933 “regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti” – risulta testualmente inclusa nel corpo della disciplina dei giudizi contabili ed ha ad oggetto la previsione di una facoltà riconosciuta al Procuratore generale della Corte dei conti, che è abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente presso la sezione giurisdizionale della corte medesima.
3.- Tanto premesso, deve, tuttavia, considerarsi che la richiamata giurisprudenza di queste Sezioni unite non è pertinente ai fini della soluzione del caso di specie.
In questo giudizio, occorre, infatti, definire la giurisdizione, in relazione ad azione revocatoria promossa, non dal Procuratore regionale della Corte dei Conti, ma dall’Amministrazione danneggiata, a tutela delle proprie ragioni risarcitorie nella prospettiva dell’esecuzione di sentenza di condanna pronunziata dalla Corte dei Conti in giudizio di responsabilità amministrativo – contabile.

E, in tale prospettiva, non appare dubitabile che si debba affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero – in disparte la questione della legittimazione dell’Amministrazione creditrice alla proposizione della domanda in rassegna successivamente alla novella di cui all’art. 1, comma 174, l. 266/2005, questione che (risolta, peraltro, in senso positivo nelle requisitorie scritte del Procuratore generale) travalica, tuttavia, i limiti della cognizione propria di questo giudizio di regolamento – decisivi, nel senso della giurisdizione del giudice ordinario, risultano: a) il rilievo che, prima dell’introduzione della disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 174, L. 266/2005, non si dubitava della giurisdizione del giudice ordinario in merito all’azione revocatoria promossa dall’Amministrazione creditrice, sicché (a prescindere dalla questione della persistente proponibilità di tale domanda), in assenza di specifica disposizione, non sarebbe plausibile ritenere intervenuta al riguardo una modificazione della giurisdizione; b) il rilievo che – mentre il Pubblico Ministero contabile (titolare, non del diritto credito, ma dell’azione di responsabilità per danno erariale) è legittimato all’azione revocatoria in funzione strumentale all’azione di responsabilità amministrativo-contabile attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti, sicché, correlativamente, la giurisdizione della Corte dei conti per la revocatoria da lui promossa trova ragione in tale rapporto di strumentante – né siffatto né altro criterio di collegamento con la giurisdizione contabile, si riscontra in relazione all’esercizio dell’azione di revocazione da parte dall’Amministrazione danneggiata, titolare del solo credito risarcitorio.
4.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, respinto il proposto ricorso per regolamento, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Per la soccombenza, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate, in dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. 140/2012.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, decidendo a sezioni unite, respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 11 giugno – 9 settembre 2013, n. 20597
Presidente Adamo – Relatore Cappabianca

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

 

 

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