NELLE CONTROVERSIE DI USO CIVICO IL CITTADINO E’ SEMPRE LEGITTIMATO A PARTECIPARE AL GIUDIZIO, ANCHE LADDOVE ABBIA ASSUNTO LA CONCORRENTE VESTE DI OCCUPATORE ABUSIVO DELLE TERRE DEMANIALI

I Giudici di Legittimità accolgono il ricorso di chi scrive, e cassano la sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Speciale per gli Usi Civici, tesa ad predicare un distinguo inconciliabile tra il cives che partecipa all’incolato, e l’occupatore materiale, mai riconducibile alla promiscuità civica. Il Supremo Consesso, per contro, afferma che la condizione di residente giustifica ex se la proposizione (ovvero l’intervento in seno alla stessa) di una controversia civica, presupposto pure rinvenibile nella mera spendita dello status di residente nell’epigrafe di uno scritto difensivo  (Cassazione  Civile, Sezione Seconda,  sentenza 15262 del 20 Giugno 2017).

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione seconda civile

Composta dagli Ill.mi Sigg. ri  Magistrati:

Dott. Bruno Bianchini      Presidente

Dott. Antonio  Oricchio    Consigliere

Dott. Giuseppe  Grasso     Consigliere

Dott. Antonino  Scalisi      Consigliere

Dott. Raffaele  Sabato       Consigliere

Ha pronunciato la seguente

                                                    SENTENZA

Sul ricorso( iscritto al n.g.r 17170/15) proposto da:

  1. A. P.;
  2. B.;
  3. A.;
  4. P.;

Parti tutte  rappresentate e difese , per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Noto; elettivamente domiciliate in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

Ricorrenti –

                                                Contro

  1. V. N.;
  2. N.;

entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al controricorso, dall’Avv. Bianca Zupi e con la stessa elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.  Massimo Farsetti in Roma, via Tarvisio n.2

                                                                                                -Controricorrenti-

                                      Nonché nei confronti di

Comune di S. Marco Argentano;

e di

Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma

Parti intimate

——————————————–

Avverso la sentenza n. 12/2015 della Corte di Appello di Roma, resa il 19 marzo 2015, depositata  il 27 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione di causa , svolta all’udienza del 4 aprile 2017 dal Presidente dr. Bruno  Bianchini;

udito l’Avv. Mirella Di Martino, per delega dell’Avv. Francesco Noto, per le parti ricorrenti, l’Avv. Zupi per i controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

                                                FATTI DI CAUSA

1- M. A. P., A. A.; D. P. e F. B., con separate istanze ai sensi dell’art. 9 della legge 1766/1927, chiesero all’assessorato per gli usi civici della Regione Calabria, quali occupatori ultradecennali di terreni siti in contrada Sant’Onofrio, nel comune di San Marco Argentano, la legittimazione e l’affrancazione delle occupazioni, assumendo la natura civica dei lotti; espletata istruttoria demaniale sulla base della prospettazione  delle domande, l’ufficio regionale formalizzò la proposta di legittimare l’occupazione; contro tale determinazione, pubblicata presso l’albo pretorio, propose opposizione A. V. N., cointestatario catastale, sostenendo che l’appezzamento non apparteneva alò demanio comunale, bensì al patrimonio della Chiesa e che era stato concesso in enfiteusi perpetua ai componenti della famiglia N., che si ponevano solo come affittuari predio; la Regione Calabria, ritenendo che tale contestazione mettesse in discussione la qualitas soli, trasmise per competenza la richiesta al commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Calabria che iniziò il relativo giudizio: in quella sede gli originari istanti insistettero nelle richieste di legittimazione dei fondi, previo accertamento della matura demaniale dei medesimi; F. e A. V. Nudi ribadirono la loro opposizione; il Comune di San Marco Argentano non si costituì.

Venne espletata consulenza tecnica che escluse la presenza di usi civici in favore della collettività comunale, in ragione della natura allodiale dei predi, già feudo della mensa vescovile di San Marco Argentano; acquisiti al demanio pubblico a seguito della legge eversiva dell’asse ecclesiastico numero 3848 del 1867 e quindi in parte assegnati a seguito di gara d’incanto alla famiglia N.; in conseguenza di ciò il commissario dichiarò la natura allodiale dei terreni oggetti di richiesta di legittimazione.

2 – Gli originari istanti, risultati soccombenti, proposero reclamo innanzi la Corte d’appello di Roma che respinse il gravame, rilevando che la domanda di legittimazione era stata proposta agendo gli istanti uti singuli e quindi come titolari solo di una posizione di interesse legittimo.

3 – I Palermo hanno proposto ricorso per la Cassazione dell’indicata decisione, facendo valere due motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; i Nudi hanno proposto controricorso; il comune di San Marco Argentano ed il procure generale presso la corte d’appello di Roma non hanno svolto difese. Con l’ordinanza interlocutoria del 21 ottobre 2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di integrare il contraddittorio nei confronti del comune di San Marco Argentano e per acquisire dalla Corte di Appello di Roma il fascicolo d’ufficio al fine di accertare il compimento delle formalità per l’impugnazione della sentenza commissariale e del decreto della Corte d’appello secondo le formalità indicate negli articoli 7 ed 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Eccezione pregiudiziale

Sostengono i controricorrenti che il ricorso è inammissibile per carenza di specificità per non aver, le parti ricorrenti, esposto compiutamente le proprie difese ed attività, così da influire sul giudizio di legittimità: l’eccezione è infondata perché la non compiutezza della narrazione storica- invalidante il ricorso stesso, secondo la prospettazione dei controricorrenti- deve essere tale da impedire una valutazione dei singoli motivi di ricorso e ciò sicuramente non può essere affermato; del resto la (ritenuta maliziosa) pretermissione dell’esposizione di alcune difese è inconferente laddove le stesse risultino dalla sentenza o dallo stesso controricorso.

Non è fondata neppure l’ulteriore eccezione preliminare con la quale si invoca l’applicazione del disposto di cui all’art. 360 bis cpc, sollevata a cagione del fatto che più volte in sede di legittimità si sarebbe qualificata come di interesse legittimo la posizione dell’usurpatore che agisce per la legittimazione del rapporto con il fondo ritenuto appartenente al demanio civico, atteso che nel ricorso si contesta proprio la spendita della sola qualità di affittuario- usurpatore mettendo in evidenza anche la prova documentale della posizione di residente nel comune.

motivi

  • 1- Con il primo motivo si fa valere la violazione degli articoli 75 e 81 cpc; 3 legge 1766/1927; si contesta la soluzione interpretativa della corte di merito laddove, da un lato, ha ritenuto che solo in sede di comparsa illustrativa delle conclusioni si fosse fatta valere la qualità di residente nel comune (e non invece la sola circostanza di essere occupante di un terreno appartenente al demanio comunale); dall’altro, ha giudicato che solo facendo valere la residenza nel comune- e dunque agendo come civis piuttosto che come singulus- si acquisisse la legittimazione richiesta per la domanda ex art. 9 legge 1766/1927;
  • 2- Con il connesso secondo motivo si denuncia l’omesso esame della indiscussa posizione di residenti, non contestata nel giudizio commissariale né in seguito; la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla valutazione delle circostanze non oggetto di contestazione art. 115 cpc;
  • 3 – I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta contiguità argomentativa: gli stessi sono fondati;
  • 4- Va innanzitutto messo in rilievo che l’accertamento della perdurante appartenenza del suolo al demanio civico viene operato in via incidentale al fine di verificare un presupposto per l’accoglimento dell’istanza di legittimazione, così che, in presenza di contestazione suddetto elemento, appartiene alla giurisdizione commissariale pur dopo il trasferimento alle regioni delle attribuzioni di accertamento non contenzioso dell’esistenza di usi civici;
  • 4.a- Il carattere incidentale di tale accertamento comporta che è infondato il ritenere che l’occupante usurpativo non sia legittimato ad agire a tutela del demanio locale, atteso che l’agire uti singulus è coessenziale alla posizione di occupante in legittimazione e che la deduzione dell’essere anche civis del comune consente in astratto di rinvenire una legitimatio all’accertamento incidentale del quale si è detto.
  • 4.b- Posto ciò non è condivisibile l’argomentazione portata dalla Corte di Appello a mente della quale i ricorrenti sarebbero privi di legittimazione ad causam in quanto agenti senza spendere la propria qualità di residenti nel comune ove sono ubicati i terreni oggetto di istanze di legittimazione, per il fatto che solo in sede di comparsa illustrativa delle conclusioni gli stessi avrebbero esposto di agire nella qualità di residenti nel comune sopra citato;

in contrario deve rilevarsi che la corte del merito avrebbe dovuto indagare se nel complesso delle difese degli originari ricorrenti fosse stata evidenziata la loro residenza nel comune: invero non sarebbe stato necessario, come invece divisato dalle stesse parti ricorrenti spendere la qualità di civis e quindi agire espressamente in tal qualità, per essere legittimati alla proposizione della domanda, essendo a ciò sufficiente la rilevabilità ex actis di tale posizione soggettiva; nella fattispecie è mancata la delibazione della circostanza che i ricorrenti hanno speso la qualifica di residenti nello scritto introduttivo del reclamo;

  • 4.c- Ininfluente è il momento processuale in cui tale circostanza è fatta valere in quanto la stessa è stata espressamente affermata solo allorché gli intestatari catastali, nel costituirsi nel giudizio di reclamo innanzi alla corte d’appello, eccepirono la carenza di legittimazione dei ricorrenti (come indicato dagli stessi Nudi al foglio 6 del controricorso).
  • 4.d- non correttamente richiamata è dunque la risalente pronuncia di legittimità (Cass. N° 1981 del 1963) a sostegno della sussistenza di un mero interesse legittimo laddove il ricorrente chieda la legittimazione, basandosi solo sulla propria condizione di occupante legittimo di terre di asserito demanio civico dacché nella fattispecie non vi è stata tale preclusiva allegazione né, giova sottolinearlo vi è stata una contestazione dell’esistenza della qualità di civis in capo ai ricorrenti bensì solo una contestazione della spendita formale di essa.
  • 5. La sentenza va dunque cassata e rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà ad un novellato esame del reclamo alla luce delle argomentazioni sopra esposte nonché alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2017 nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione.

Il Presidente estensore

Bruno Bianchini


STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO – NAPOLI – COSENZA

 

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