CRONOTACHIGRAFO DEL MEZZO PESANTE TRUCCATO: NESSUNA RESPONSABILITA’ PER IL CONDUCENTE, SE NON SI DIMOSTRA IL COINVOLGIMENTO DI QUEST’ULTIMO NELLA ALTERAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO INSTALLATO A BORDO

L’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, nell’accogliere il ricorso di chi scrive (coadiuvato nella vertenza dall’Avv. Ettore Parise), annulla il provvedimento sanzionatorio emesso in danno del conducente di automezzo pesante, sorpreso alla guida di un Tir al cui interno veniva rinvenuto un magnete, teso ad alterare il funzionamento del cronotachigrafo, e dunque la registrazione su scheda del monte ore di guida. Il Giudice adito ha ritenuto l’autista non responsabile della sanzione prevista dall’art. 179, comma 9, del Codice della Strada (ipotesi che prevede la sospensione della patente di guida, o peggio ancora la revoca, nelle ipotesi disciplinate dal comma 2bis del citato articolo): seppure la norma in astratto vada riferita al conducente, nei confronti di tale ultimo si verifica una ipotesi di ignoranza incolpevole, che deve essere vinta dalla positiva dimostrazione, da parte dell’Ente accertatore, di un ruolo fattivo, da parte dell’autista, nella istallazione o impiego di strumenti deputati ad alterare il  funzionamento del cronotachigrafo. La colpevolezza del conducente non può intendersi sussistente in forma implicita. In detti casi è pertanto illegittima la sanzione pecuniaria e la previsione accessoria del ritiro o revoca della patente di guida (Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, Sentenza N° 1562/2019, pubblicata il giorno 11/06/2019)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GUIDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. Andrea Zardi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n. 2208 del Ruolo Generale e dell’anno 2017, promossa da:

S. U., difeso dagli avvocati Francesco Noto ed Ettore Parise                                                                                    – Ricorrente –

Contro

PREFETTO DI BOLOGNA                                                – Resistente –

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

  1. S. U. chiede l’annullamento dell’Ordinanza di ingiunzione del Prefetto di Bologna n. 27845 emessa il 10/04/2017 e notificata il 03/05/2017, che ha comminato al ricorrente la sanzione amministrativa complessivamente pari ad € 3.398,60, visto il verbale di accertamento della Polizia stradale di Bologna n. 700014875492 del 26/11/2016 a carico di S. U. relativo alla violazione dell’art 179 comma 9 c.d.s. perché circolava alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato e considerato che la mancata registrazione era dovuta all’azione di un magnete che posizionato sul cruscotto, inibiva il corretto funzionamento del cronotachigrafo digitale .
  2. Deduce ricorrente la nullità dell’Ordinanza Ingiunzione per l’omessa audizione dell’interessato nonché per la carenza di motivazione stante il difetto di colpevolezza in capo al trasgressore per la mancanza di prova circa la riconducibilità della condotta al conducente.
  3. Si costituisce in giudizio la Prefettura di Bologna con comparsa di costituzione e risposta che contesta l’opposizione chiedendone il rigetto.

MOTIVI

  1. Il motivo di opposizione proposto in via principale appare fondato.
  2. La manomissione dell’apparecchiatura elettronica mediante dispositivo a impulsi occultato nel cruscotto dell’automezzo rappresenta una condotta elusiva riconducibile all’obbligato in solido e non al conducente nei confronti del quale si verifica l’ipotesi di ignoranza incolpevole, infatti non vi sono prove che consentano di affermare che l’attivazione del magnete sia stata operata dal ricorrente, né vi sono altri dati che attestino un’effettiva alterazione del chilometraggio da parte del medesimo.
  3. Si consideri che il dispositivo descritto nel verbale di accertamento consiste in una sofisticata apparecchiatura elettronica a impulsi che esula dalle competenze del comune autista.
  4. Rilevato che il verbale è stato elevato non per la circolazione su automezzo con dispositivo non funzionante, bensì per aver alterato il normale funzionamento del cronotachigrafo, non risulta provata la colpevolezza in capo al conducente per la violazione ascritta.
  5. I motivi dell’accoglimento giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando tra le parti ogni contraria istanza e deduzione ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di accertamento della Sezione Polizia Stradale di Bologna, di cui all’opposizione.

Spese processuali compensate.

Bologna 11/10/2018

Il Giudice di Pace

Andrea Zardi


STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO – COSENZA NAPOLI

 

 

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