L’ordine di demolizione di un manufatto edilizio, stabilito dal giudice penale, non è soggetto a termini di esecuzione

La Corte di Cassazione torna da ultimo sulla tematica dei termini entro cui la sentenza penale, che dispone la sanzione accessoria della demolizione (o del ripristino), debba essere eseguita. Nel respingere il ricorso dell’imputato, l’Organo di legittimità ritiene il capo della sentenza che sancisce il ripristino una misura accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene giurisdizionale sul versante soggettivo: trattasi di potere coercitivo autonomo, e non alternativo a quello speso dall’autorità amministrativa, che ben potranno essere coordinati nella fase di concreta esecuzione. Attesa la portata amministrativa dell’ordine di demolizione, non si presta ad essere estinto ex art. 173 Cod. Pen. per sopravvenuto decorso del tempo, da circoscrivere alla sola pena principale; è parimenti da escludere l’incidenza del termine quinquennale di prescrizione stabilito per le sanzioni amministrative dall’art. 28 L. 24 Novembre 1981, N. 689, inerente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, e non già le misure ripristinatorie, in cui si sostanzia l’ordine del giudice penale (Cassazione Penale, sent. N° 7631 del 3 Marzo 2022).



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