Legittima sempre e comunque la cessione del ramo d’azienda, ove costituente un’entità stabile ed autonoma.

La Corte di Legittimità (al pari dei giudici di merito) respinge il ricorso di un gruppo di lavoratori, confermando la legittimità di ogni cessione di un asset dotato di propria autonomia organizzativa. Ritenute irrilevanti la cessione a prezzo simbolico ed il perdurante mantenimento di direttive da parte dell’impresa alienante. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,  Sentenza n. 1085/2012

Corte di Cassazione Sez. Lavoro -Sent. del 26.01.2012, n. 1085
Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.1.2008, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame dei lavoratori e confermava la sentenza del Tribunale, con la quale era stata respinta la domanda dei ricorrenti intesa a fare accertare l’illegittimità della cessione di ramo azienda effettuata in data 8 settembre 2004 dalla P.I. spa (ora P. Italia srl) alla srl M. S. (attuale M. srl) e ad ottenere la condanna di P. a reintegrarli nel posto di lavoro e delle convenute, in solido, a risarcire loro il danno da dequalificazione professionale. Rilevava la Corte territoriale che l’operazione traslativa, avvenuta sotto il vigore del d. lgs 276 del 2003, era tale da configurare l’ipotesi delineata dal nuovo comma 5 dell’art. 2112 cc (art. 32 d. lgs, 276/2003), sganciata nella sua formulazione dalla nozione commercialistica di cui all’art. 2555 cod. civ ed idonea a ricomprendere nel suo ambito la traslazione di una mera attività (nello specifico rappresentata dalla VII rete di informatori medico-scientifici, denominata gastro-cardiovascolare destinata a prodotti specialistici e locali), realizzata attraverso l’utilizzazione di un insieme organizzato di lavoratori, purché non risolventesi in una semplice sommatoria di prestazioni lavorative individuali, fattispecie in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria. Non rilevava che, a seguito del trasferimento, gli appellanti si avvalessero della direzione scientifica delle case produttrici dei farmaci, rappresentando tale circostanza solo un modo di svolgimento, eventualmente illecito, dell’attività imprenditoriale. Né poteva, poi, ravvisarsi alcun intento fraudolento nel prezzo simbolico d’acquisto pagato dalla M. e nel contributo versato a quest’ultima dalla P. La preesistenza della linea VII all’operazione traslativa escludeva, poi, i dubbi di compatibilità del diritto interno italiano, che consente che l’attività economica organizzata possa essere identificata come tale da cedente e cessionario al momento del suo trasferimento.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i lavoratori, affidando l’impugnazione a sei motivi.
Resistono con controricorsi le società intimate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i lavoratori denunciano, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc, in relazione al concetto di autonomia funzionale e di preesistenza del ramo di azienda oggetto di cessione, assumendo che l’impossibilità di assurgere a struttura aziendale priva di autonomia organizzativa e ad unitaria entità economica di un complesso di lavoratori addetti ad una struttura aziendale rende applicabile non l’art. 2112 c.c., ma l’art. 1406 c.c., disciplinante la cessione di contratti di lavoro, con conseguente necessità del consenso dei lavoratori. Il ramo aziendale ceduto non configurava nel caso in esame, né era stato fornita dimostrazione al riguardo, una autonoma entità economica organizzata per la produzione di determinati servizi, e non era consentita la creazione di un ramo d’azienda, all’atto del trasferimento, mediante unificazione di elementi non riconducibili alla nozione di parte di azienda priva di una preesistente ed effettiva autonomia organizzativa, produttiva ed economica. La sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, aveva aderito ad orientamento giurisprudenziale non condivisibile, che ritiene configurabile come trasferimento di ramo di azienda la semplice cessione di lavoratori, purché in precedenza organizzati in maniera stabile e dotati di specifico know how professionale, ma, a tutto voler concedere, era comunque indispensabile l’elemento dell’organizzazione, inteso come legame oggettivo tra i fattori della produzione. A conclusione della parte argomentativa, gli istanti, con specifico quesito di diritto, domandano se la sentenza sia errata laddove ha escluso che, nella formulazione dell’art. 2112 c.c. di cui al d. lgs. 276/2003, sia necessario il requisito dell’autonomia funzionale preesistente al trasferimento del ramo e che debba essere individuabile un’organizzazione tale da configurare un’entità economica funzionalmente autonoma ex art. 2112 c.c..
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, relativamente alla pretesa prova che non si trattasse di semplice traslazione di lavoratori.
Osservano che l’onere di allegazione e probatorio a carico delle società coinvolte, a riprova della legittimità dell’operazione negoziale, debba essere particolarmente intenso quando venga trasferito un gruppo di lavoratori e contestano la sussistenza e veridicità delle circostanze poste a fondamento della decisione (tra cui la ritenuta sussistenza di uno specifico e consolidato patrimonio di conoscenze relativamente ai farmaci trattati, da parte degli informatori), la mancata attribuzione di rilevanza alla circostanza della inesistenza di direzione medico-scientifica specifica, nonché la mancata ammissione di prova sul punto, evidenziando l’impossibilità di escludere elementi probatori contrastanti.
Con il terzo motivo, gli istanti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d. lgs. 31.12.1992 n. 541, in relazione all’art. 2112 c.c. e, più in generale, della normativa disciplinante l’attività dell’informatore del farmaco così come indicata nel motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3. cpc. Precisano che l’art. 14 d. lgs 541/1992 prevede la necessità di dotazione di ogni impresa titolare dell’autorizzazione all’immissione di farmaci in commercio di un servizio scientifico incaricato dell’informazione sui medicinali che immette sul mercato ed evidenziano la mancata inclusione nel trasferimento della direzione medico-scientifica relativa al settore interessato.
Con il quarto motivo, si dolgono, ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. della contraddittorietà della motivazione, ovvero dell’insufficienza od omissione della stessa rispetto alla mancanza della Direzione scientifica imposta dall’art. 14 d. lgs. citato, in relazione all’art. 2112 c.c..
Denunziano i ricorrenti, con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c, con riguardo all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c, assumendo che si sarebbero dovuti ammettere i capitoli di prova dedotti in primo grado nel ricorso introduttivo da pag 2 a 20.
Infine, con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.1, n 5, cpc, i predetti lamentano I’omessa/insufficiente motivazione, in relazione all’art. 1344 cc, con riferimento all’intera operazione traslativa Avanzano il sospetto, anche in relazione a vicende successive all’appello riguardanti altri lavoratori trasferiti, che la M. ricopra il ruolo, nel settore farmaceutico, di “serbatoio” per gli esuberi dirottati e denunziano la divergenza tra causa tipica e determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di norme imperative, come desumibile da elementi rivelatori, quali la mancata indicazione dell’ oggetto dell’ attività ceduta, il mancato trasferimento dei farmaci: denunziano la divergenza tra causa tipica e determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di norme imperative, come desumibile da elementi rivelatori, quali la mancata indicazione dell’ oggetto dell’ attività ceduta, il mancato trasferimento dei farmaci, il mancato trasferimento della direzione medico- scientifica, il prezzo di cessione, il capitale sociale minimo della cessionaria, la natura non farmaceutica di quest’ultima, mera società di servizi, e censurano il mancato approfondimento istruttorio di tali elementi. Enunciano, poi, ulteriori circostanze, non dedotte in precedenza, asseritamente idonee a comprovare l’intento fraudolento.
II primo dei motivi esposti – che censura la ricostruzione in diritto operata con riguardo alla nozione di trasferimento di ramo di azienda dalla Corte territoriale che ha ritenuta realizzata la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. come definita dal d. lgs n. 276/2003, operante ratione temporis – deve essere disatteso.
La Corte territoriale, nel ritenere che la traslazione della VII rete di informatori medico scientifici, denominata gastro-cardio-vascolare destinata a prodotti specialistici e locali e, peraltro, pacificamente preesistente all’operazione traslativa, fosse avvenuta in conformità all’art. 2112, 5° co., 2° parte, c.c., ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, interpretata secondo i principi richiamati e risulta coerente anche con la normativa comunitaria ed i principi costituzionali. La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alla censura mossa, e risulta rispettosa dei principi affermati da questa Corte di Cassazione, che ha, in materia di trasferimento di parte (ed. ramo) di azienda, precisato che tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall’art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività produttiva, osservando che la citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l’art. 2112, quinto comma, cod.civ. si riferisce alla “parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”. Deve, quindi, trattarsi di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati, là dove, infine, il motivo del trasferimento ben può consistere nell’intento di superare uno stato di difficoltà economica (cfr., Cass. 8.6.2009 n. 13171).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione anche del dictum giurisprudenziale, che – dopo avere ribadito che per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d’azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità – ha anche precisato che (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 Temco) tale trasferimento deve consentire l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trapasso di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno sei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto (cfr. Cass 17 marzo 2009 n. 6452).
Il secondo motivo – con il quale si censura l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito e la rilevanza attribuita a particolari circostanze, ritenute nella sentenza impugnata sussistenti ed idonee a comprovare la legittimità dell’operazione traslativa, quali il patrimonio di conoscenze specifico e consolidato relativamente ai farmaci trattati da parte del gruppo di informatori ceduto – risulta inammissibile. La doglianza si risolve in una critica non consentita nella presente sede di legittimità, in cui il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservatoci individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr, tra le altre, (cfr. Cass. 2272/2007, nonché alla stesa conformi, Cass. 14084/2007 e 15264/2007).
Il terzo ed il quarto motivo, a prescindere dal profilo di inammissibilità connesso alla novità della questione sollevata nella presente sede, senza indicare in che termini la stessa fosse stata già dedotta nelle fasi di merito, si riferiscono ad una norma (art. 14 d. lgs. 541/1992), che attiene alla dotazione prescritta per imprese che debbano immettere farmaci in commercio, laddove nella specie il ramo trasferito aveva ad oggetto l’attività di informazione medico scientifica.
Quanto al quinto motivo, ugualmente deve rilevarsene l’inammissibilità, in quanto con lo stesso si censura la violazione dell’art. 437 c.p.c, che non disciplina l’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova come dedotte, dal che deve affermarsi l’inconferenza della doglianza, oltre che la violazione del principio di autosufficienza, non essendo riportati i capitoli di prova dei quali si deduce l’erronea mancata ammissione .
Infine, in merito alla censura riferita al vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione di circostanze ritenute obiettivamente idonee a dimostrare il perseguimento del carattere fraudolento della traslazione, si osserva che, non solo le circostanze richiamate non sono tutte state oggetto di specifica deduzione nelle fasi di mento, ma che quelle dedotte nelle precedenti sedi sono state specificamente ed analiticamente confutate, con motivazione complessivamente congrua e coerente, in quanto supportata da un iter argomentativo congruo, privo di salti logici e rispettoso dei principi giuridici applicabili in materia.
Peraltro, deve anche rilevarsi che le deduzioni di circostanze idonee a configurare indici sintomatici della elusione di norme imperative non sì rivelano sufficienti ai fini voluti, considerato anche quanto già affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie in cui si era conferita rilevanza alla mancanza di solidità economica della azienda presso la quale era stato attuato il trasferimento. E’ stato affermato che non è possibile enucleare un precetto che imponga un divieto di cessione in tali ipotesi dalle disposizioni che regolano il trasferimento d’ azienda (art. 2112 cod. civ) e che non è in frode alla legge, né concluso per motivo illecito – non potendo ritenersi tale il motivo perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti -, il contratto di cessione dell’azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell’attività produttiva e dei rapporti di lavoro (cfr. Cass. 2 maggio 2006 n. 10108). Va al riguardo evidenziato che l’evento della cessione di azienda è certamente in grado di incidere fortemente sui diritti dei lavoratori, in particolare sull’occupazione sicché il legislatore, con l’art. 2112 cc. e con la L. n. 428 del 1990, art. 47, ha predisposto una serie di cautele, che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente con il cessionario, in relazione ai crediti maturati dai dipendenti, all’intervento delle organizzazioni sindacali, non ponendo alcun limite, nel rispetto dell’art. 41 della Costituzione. Ne consegue che la validità della cessione non è condizionata alla prognosi della continuazione dell’attività produttiva, e, di conseguenza, all’onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario (cfr., in termini, Cass. 10108/2006 cit.).
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto e le spese del presente giudizio, sostenute da ciascuna delle controricorrenti, per il principio della soccombenza, cedono, nella misura indicata in dispositivo, a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 50,00 per esborsi, euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA.

Depositata in Cancelleria il 26.01.2012

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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