Concorso pubblico: la redazione di un elaborato contenente cancellature a penna non è indicativa dell’intento di eludere l’anonimato da parte del concorrente.

Per il Massimo Giudice amministrativo nella redazione di un elaborato ciò che rileva è l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento identificativo. Ciò si verifica allorquando la peculiarità riscontrata presenti carattere di assoluta anomalia, tale non intendendosi la cancellatura nel testo olografo, fisiologica nella estensione dell’elaborato. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26 Marzo 2012, n. 1740

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4462 del 2011, proposto da:
Alessandra Aiello, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Leone, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Rosa Liccardo, rappresentata e difesa dagli avv. Rosanna Dama e Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso Angela Fiorentino in Roma, via Ennio Quirino Visconti 11;

nei confronti di

Comune di San Gennaro Vesuviano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, via Marianna Dionigi, 57;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 02451/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA VINCITORE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rosa Liccardo e del Comune di San Gennaro Vesuviano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Leone, Cuccurullo, per delega degli Avvocati Dama e Pennacchio, e Starace;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Su ricorso proposto dalla Sig.ra Liccardo, il T.a.r. Campania , con sentenza n. 2451/2011, ha annullato la graduatoria definitiva del concorso pubblico per un posto di assistente sociale indetto dal Comune di San Gennaro Vesuviano, ritenendo segno di riconoscimento l’apposizione su uno degli elaborati scritti (redazione di una relazione istruttoria da parte di un assistente sociale) della candidata vincitrice Alessandra Aiello di una cancellatura atta ad oscurare, in maniera che tuttavia rendeva visibile la scrittura sottostante, il nome ed il cognome della stessa.

Propone appello l’interessata, deducendo l’errore della motivazione del T.a.r. con cui era stata rappresentata falsamente la realtà, data l’assoluta non visibilità né decifrabilità del nome della ricorrente come asseritamente apposto al di sotto della cancellatura . Non emergerebbero affatto elementi atti a comprovare in modo inequivoco la sua intenzione di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione, essendo, tra l’altro, il nome dell’assistente sociale autore della relazione istruttoria di pura fantasia e , comunque, totalmente cancellato, in modo da renderlo invisibile come segno di riconoscimento.

Si è costituita la controinteressata, deducendo che nella seconda prova scritta la dott.ssa Aiello aveva apposto per esteso il proprio nome e cognome, poi cancellato, ma comunque visibile e leggibile, tale da violare l’anonimato della prova.

Si è altresì costituito il Comune a sostegno dell’appellante, concludendo per l’accoglimento dell’appello.

Con ordinanza n. 30009/2011, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecuzione della sentenza impugnata, non riscontrando nella copia dell’elaborato esibito in giudizio la visibilità del nome e cognome della candidata e disponendo in via istruttoria l’acquisizione dell’originale della prova scritta in contestazione.

L’incombente istruttorio è stato eseguito dal Comune di San Gennaro Vesuviano ed all’udienza del 13 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato.

Dall’esame dell’originale dell’elaborato acquisito in giudizio, emerge la presenza di una pluralità di cancellature a penna, tali da rendere invisibili le parole sottostanti.

In particolare, al termine dell’elaborato, vi sono due cancellature, l’una sul lato sinistro , di piccola dimensione, tale da non poter neanche nascondere nome e cognome, ove fossero stati apposti per esteso, l’altra, sul lato destro, di dimensioni maggiori, che – quanto meno ad occhio nudo – oscura ed occulta totalmente la scrittura sottostante ed attraverso la quale non risulta visibile il supposto nome e cognome della candidata.

Ciò precisato quanto alla non riconoscibilità del nome della candidata, occorre ulteriormente accertare se , in ogni caso, la presenza della cancellatura costituisca segno di riconoscimento che consenta di individuare il soggetto che lo ha apposto.

A riguardo, occorre richiamare i piani principi per cui, in materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto ( cfr.Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V , 16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 8.2.2006 n. 5220; Sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Ritiene il Collegio che l’apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento.

L’appello va, pertanto, accolto.

La singolarità della questione giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata , respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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