Il dipendente pubblico trasferito per incompatibilità ambientale non ha diritto di conoscere i nominativi dei suoi accusatori.

Per l’Alto Consesso Amministrativo non sussiste un diritto assoluto del dipendente pubblico, trasferito per incompatibilità ambientale, a conoscere ogni possibile informazione sugli elementi che hanno importato la spendita del potere amministrativo, potendo l’interesse del subiectus ritenersi assolto anche con la mera cognizione dei fatti allo stesso addebitati. Ciò poiché, nell’ottica di una ponderazione tra rispettive esigenze, non sussiste una aprioristica soccombenza dell’interesse pubblicistico rispetto al diritto di accesso del privato.  E’ per l’effetto legittimo il diniego serbato dall’Amministrazione Scolastica, a fronte della richiesta dell’insegnante trasferito di conoscere nominativi e date dei soggetti ascoltati in sede ispettiva,  poiché il il diritto di accesso deve essere valutato ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma VI°, lett. d), L. N° 241/1990, nonché artt. 2 e 3 D.M. n. 757 del 1994, nella parte in cui precludono l’accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni (Consiglio di Stato, Sezione VIª, 28 Settembre 2012, sentenza  N°  5153). <!—->

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5129 del 2012, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

La prof.ssa __________, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Castellano e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso il signor Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 1077/2012, resa tra le parti, concernente diniego parziale di accesso ai documenti, relativi al trasferimento d’ufficio di un’insegnante;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ________________;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Di Cave e l’avv. Re, per delega dell’avv. Castellano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Attraverso l’atto di appello in esame (n. 5129/12, notificato il 22 giugno 2012) si contesta la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. II, n. 1077 del 3 maggio 2012, che non risulta notificata, con la quale è stato accolto il ricorso n. 256 del 2010 proposto dalla professoressa ___________, per l’annullamento – a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 – del parziale rigetto dell’istanza di accesso agli atti, relativi alla procedura di trasferimento d’ufficio della medesima, rigetto comunicato con nota del 2 gennaio 2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e ribadito con nota n. prot. AOODRPU 210 in data 11 gennaio 2012.

In particolare, la ricorrente lamenta che gli atti del procedimento in questione siano stati rilasciati con svariati omissis, tutti relativi a circostanze rilevanti per la sua difesa, poiché riconducibili alla individuazione delle date degli episodi decisivi per l’avvio del procedimento stesso e dei nominativi delle persone che sono state ascoltate dall’ispettore nel corso del procedimento, nonché senza gli allegati, costituenti parte integrante delle relazione.

In sede di appello, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottolinea la “mancanza di un interesse concreto ed attuale, che possa ritenersi prevalente rispetto all’esigenza di preservare l’identità di coloro che hanno reso dichiarazioni sul comportamento della docente e che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni”, in quanto “…in contatto, quotidianamente, con la professoressa ________ e con il potere disciplinare a quest’ultima riconosciuto dalla legge.” L’attuale appellata, inoltre, non avrebbe specificato le ragioni, per le quali ritiene necessario conoscere i nomi di coloro che abbiano reso dichiarazioni nel corso dell’indagine ispettiva, mentre i fatti sostanziali contestati sarebbero comunque deducibili e, all’occorrenza, confutabili.

Ritiene la Sezione che l’appello in esame sia fondato e vada accolto.

In particolare sono condivise dal Collegio le argomentazioni da ultimo sintetizzate, circa le dichiarazioni rese da altri insegnanti, e dai genitori di alcuni allievi, di cui è stato reso noto all’interessata l’integrale contenuto, ma senza indicazione dei dati anagrafici dei soggetti dichiaranti e delle date in cui i singoli incontri si sono svolti, al fine di evitare la automatica individuazione dei nominativi dei soggetti interessati.

Il diniego dell’Amministrazione, infatti, deve essere valutato ai sensi degli articoli 24, comma 6, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché 2 e 3 del D.M. n. 757 del 4 novembre 1994, che esplicitamente precludono l’accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni.

Come già in altre decisioni rilevato (cfr. in particolare, per il principio, Cons. St., sez. VI, n. 1842 del 22 aprile 2008), le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare l’esigenza della trasparenza e dell’imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”…che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” ( art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”.

In via attuativa, il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), inserisce fra tali categorie – all’art. 2, lettere b) e c) – “i documenti contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.

In rapporto a tale quadro normativo, anche al fine di salvaguardare la genuinità delle dichiarazioni da verbalizzare in sede amministrativa, anche la giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita, ad esempio, dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 65, e 19 novembre 1996, n. 1604).

A non diverse conclusioni si presta, ad avviso del Collegio, l’attività degli ispettori in materia scolastica, tenuto anche conto delle peculiari esigenze di tutela di soggetti minori, di cui sia stata segnalata la già compromessa serenità di rapporti con uno o più docenti, ancora in servizio nell’Istituto

E’ vero che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. in tal senso Cons. St., Ad Plen. 4 febbraio 1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede che l’accesso sia garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 cit.); la medesima norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) – specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”.

Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3798, che ammette l’accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l’identificazione degli autori delle medesime”), non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione di delicate funzioni pubbliche (al cui corretto esercizio sono talvolta connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti).

Dette finalità di controllo, infatti, non potrebbero non essere compromesse dalla comprensibile reticenza dei soggetti contattati dall’organo ispettivo, ai quali non si accordasse la tutela di cui si discute; il diritto di difesa, invece, risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giurisdizionale (accertamenti che possono essere condotti anche con piena tutela delle ricordate esigenze di riservatezza, ma con pieno accertamento dei fatti).

Nella situazione in esame, la docente interessata è stata messa in grado di conoscere fatti sufficientemente circostanziati, circa l’esistenza di plurime testimonianze su condotte reiterate, nei confronti sia degli allievi che di colleghi (per la verità, almeno questi ultimi, facilmente individuabili dall’interessata).

Nella fase istruttoria, in cui l’Amministrazione scolastica ha ravvisato gli estremi per avviare la procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale, nulla impedirebbe, per contestare i fatti stessi, la produzione di documenti e testimonianze, atti a suffragare l’insussistenza delle ragioni di incompatibilità, segnalate da altri soggetti (le cui convergenti affermazioni sono comunque note ed il cui anonimato potrebbe cessare, comunque dopo il passaggio della medesima docente ad altra sede di insegnamento).

Sotto il profilo in questione, la sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dal contenuto (in termini) della propria sentenza 9 febbraio 2011, n. 895: nel caso di specie, l’amministrazione scolastica – sia pure con gli omissis indispensabili per non far identificare chi avesse reso le dichiarazioni – aveva consentito l’accesso alla documentazione acquisita al fine di attivare il procedimento di trasferimento d’ufficio, precisando come in quella documentazione l’istante potesse trovare ogni utile spiegazione in ordine alla pluralità degli episodi che l’avevano vista diretta protagonista, nonchè alle dichiarazioni delle persone che avevano avuto percezione diretta dei fatti, rilevanti ai fini del suo trasferimento per incompatibilità ambientale (istituto che, è bene ricordarlo, non ha finalità sanzionatorie, ma è piuttosto diretto a restituire serenità all’ambiente di lavoro in cui opera il personale dipendente, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli che possono incidere negativamente sul buon andamento” dell’azione amministrativa).

Quanto agli allegati, di cui pure si lamenta l’omessa esibizione, dagli scritti delle parti emerge che si tratta delle risultanze in base alle quali è stata redatta la relazione ispettiva, sicché anche quanto al loro contenuto rilevano le esigenze di riservatezza che comportano la mancata divulgazione, riguardando soggetti terzi, che potrebbero essere esposti alle negative reazioni dell’appellata.

Per le ragioni esposte e nei limiti sopra specificati, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto; quanto alle spese giudiziali dei due gradi, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della delicatezza degli opposti interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello specificato in epigrafe n. 5129 del 2012 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado; compensa le spese giudiziali dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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