Valido innanzi al TAR l’avviso di fissazione udienza a mezzo posta elettronica certificata

Secondo l’esegesi offerta dal TAR Lazio, l’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo (il cui primo periodo è stato sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall’8 dicembre 2011), nel prevedere l’obbligo di indicare, nel primo scritto difensivo, un numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica, presso cui ricevere le comunicazioni di rito, preclude al difensore la preferenza di una delle due forme, poi vincolante per la segreteria dell’Ufficio adito.  Una simile scelta è priva di valore cogente per l’Organo giudicante, che, potendo utilizzare detto strumento per i depositi informatici e le comunicazioni di rito, non incorre in alcuna previsione invalidante. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Iª, 7 Gennaio 2013, N° 87.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1057 del 2009, proposto da Ecoambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

– la Regione Lazio, nella persona del Presidente della Giunta Regionale;
– il Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t.;
– il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio;
– la Provincia di Latina, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado De Simone, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, piazza Antonio Mancini n. 4, presso lo studio dell’avv. Roberta Carta;
– il Presidente del Consiglio dei Ministri;
– ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, in persona del legale rappresentante;

nei confronti di

Soc Latina Ambiente Spa;

per l’annullamento

– – del bando di gara pubblicato in GUCE 2 dicembre 2008 dalla Provincia di Latina per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti urbani della Provincia di Latina, unitamente agli atti tutti allegati a tale bando di gara, tra i quali:

a) delibera del Consiglio Provinciale di Latina n. 4 dell’8 febbraio 2008;

b) decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 24 del 24 giugno 2008;

c) delibera della Giunta Provinciale di Latina n. 73 del 5 giugno 2008;

d) delibera della Giunta Provinciale di Latina n. 157 del 3 ottobre 2008;

e) delibera della Giunta Provinciale di Latina n. 158 del 3 ottobre 2008;

f) decreto dirigenziale della Provincia di Latina di approvazione del bando di gara suindicato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Latina e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Espone parte ricorrente di gestire, da oltre otto anni, una discarica sita in Borgo Montello (LT), posta a servizio di numerosi Comuni siti nella Provincia di Latina, nonché dei Comuni di Anzio e Nettuno.

Evidenzia, ulteriormente, di aver presentato, nel 2007, richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto complesso per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi, da situare in area limitrofa a quella occupata dall’attuale impianto; nonché per la realizzazione di un nuovo invaso di discarica medio tempore necessario per la trattazione dei rifiuti.

Avviato l’iter approvativo, veniva tuttavia indetto l’impugnato bando di gara per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti urbani della Provincia di Latina, adottato a seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 208 del 18 settembre 2003 recante adeguamento della pianificazione della Provincia stessa alle indicazioni rivenienti dal Piano Regionale Rifiuti (di alla delibera giuntale n. 112 del 10 luglio 2002).

Con delibera di Giunta Provinciale n. 73 del 5 giugno 2008, l’Amministrazione intimata decideva di disattendere il Piano regionale (per come adeguato da successivi interventi commissariali), e demandava al competente organo dirigenziale l’attuazione degli interventi necessari ad attuare la pianificazione provinciale in materia.

Sempre sul presupposto della esclusiva vigenza del Piano provinciale in tema di rifiuti, l’Amministrazione pontina indiceva la pubblica procedura di selezione per cui è controversia, che viene con il presente mezzo di tutela avversata sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) Quadro normativo ed interesse della Società Ecoambiente al ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 195, 196, 197, 199 e 200 D.Lgs. 152/2006. Incompetenza.

Assume in primo luogo parte ricorrente di mutuare la propria legittimazione alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale dalla posizione legittimante che il D.Lgs. 152/2006 assicurerebbe ai soggetti che, all’atto dell’entrata in vigore delle relative disposizioni, siano titolari di gestioni già in essere.

2) Violazione di legge ed in particolare degli artt. 197 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, in materia di competenze sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Sostiene parte ricorrente che le attribuzioni in materia farebbero esclusivamente capo all’Amministrazione regionale, con conseguente incompetenza della Provincia all’adozione degli atti gravati.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 in connessione con l’art. 107 dello stesso T.U. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione del principio del contrarius actus. Incompetenza.

Nel ribadire l’incondivisibilità del fondamento assunto dalla Provincia a giustificazione degli atti adottati (perdurante vigenza del Piano Provinciale dei Rifiuti del 1997 e conformità dello stesso al sopravvenuto Piano Regionale del 2002), parte ricorrente evidenzia che, quand’anche tale presupposto dovesse dimostrarsi condivisibile, nondimeno l’attribuzione all’adozione degli atti in materia spetterebbe al Consiglio Provinciale e non alla Giunta.

4) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 19 febbraio 1999 e successive integrazioni e dell’O.P.C.M. 8 novembre 2002 n. 3249. Violazione del Piano Regionale dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale con delibera 10 luglio 2002 n. 122 e successive integrazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Gli atti deliberativi adottati dalla Giunta provinciale avrebbero, poi, completamente (quanto illegittimamente) disatteso le modificazioni alla pianificazione regionale introdotte dalle determinazioni commissariali adottate per effetto della dichiarazione dello stato emergenziale.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 197 D.Lgs. 152/2006. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Quanto al sito di Borgo Montello, viene evidenziato che l’Amministrazione comunale di Latina non ha mai espresso parere favorevole alla localizzazione di un termovalorizzatore.

6) Violazione ulteriore del combinato disposto degli artt. 200 e 204 del D.Lgs. 152/2006.

Nel sottolineare come la vigente normativa faccia salve le gestioni esistenti fino alla costituzione ed alla conseguente acquisizione delle funzioni da parte degli ATO, parte ricorrente assume che, per effetto degli atti impugnati, la posizione dalla stessa vantata – vieppiù qualificata per effetto della illustrata presentazione del progetto precedentemente indicato – subirebbe un irreversibile pregiudizio.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell’esecuzione dell’atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell’Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.

L’Amministrazione provinciale intimata, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente, nel merito contestando la infondatezza delle esposte doglianze, con conseguente richiesta di rigetto dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2012.

DIRITTO

1. Con sentenza 2 novembre 2012 n. 8960 la Sezione:

– preliminarmente dato atto della competenza del T.A.R. del Lazio quanto alla cognizione della presente controversia (alla luce di quanto indicato con ordinanza presidenziale n. 105, adottata in data 17 luglio 2009)

– disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame, dedotta dalla difesa dell’Amministrazione provinciale di Latina con memoria di costituzione e difesa recante data 3 marzo 2009, con riferimento alla carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere in capo ad Ecoambiente;

– ed ulteriormente rigettata l’eccezione di tardività del gravame – pure sollevata dalla Provincia intimata – con riferimento alla pregressa, legale, conoscenza degli atti deliberativi di Giunta Provinciale nn. 73 del 5 giugno 2008 e 157 del 3 ottobre 2008, recanti esternazione della volontà dell’Amministrazione locale di attuare le indicazioni promananti dal Piano provinciale;

ha rilevato l’esigenza di disporre accertamenti istruttori volti alla verifica della persistenza, in capo all’odierna ricorrente, del necessario interesse alla prosecuzione del giudizio.

Dalla documentazione depositata in giudizio dalla Provincia il 3 marzo 2009 è infatti emerso che, con determina dirigenziale n. 794 dell’11 febbraio 2009 (successiva, quindi, all’indizione del bando di che trattasi), la Provincia di Latina aveva disposto “di interrompere la procedura di gara indetta con la formula della finanza di progetto …, avente ad oggetto “progettazione costruzione e gestione degli impianti per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti urbani …”, indetta con determina dirigenziale n. 5515 del 24.11.2008”.

È stato, conseguentemente, disposto – con onere posto a carico della resistente Amministrazione provinciale – il deposito in giudizio di una documentata relazione di chiarimenti, volta ad illustrare i profili di interesse dal Collegio con tale sentenza posti in evidenza.

2. Ciò preliminarmente posto, la Provincia di Latina (memoria depositata il 16 novembre 2012) ha eccepito l’irritualità della comunicazione riguardante l’avviso della (precedente) pubblica udienza del 24 ottobre 2012, trasmesso a mezzo posta elettronica.

Ha, al riguardo, contestato l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 136 c.p.a., escludendo che a proprio carico incombesse l’onere di indicare negli scritti difensivi un indirizzo di posta elettronica; e soggiungendo di avere peraltro specificato il recapito fax presso il quale trasmettere le comunicazioni di segreteria.

Tale pretestuosa eccezione è, appieno, infondata.

Nel rammentare che le disposizioni di carattere processuale trovano immediata applicazione fin dal momento della relativa entrata in vigore – con inevitabile operatività estesa anche ai giudizi in corso – si evidenzia che il comma 1 dell’art. 136 c.p.a. (il cui primo periodo è stato sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in G.U.R.I. del 23 novembre 2011 e in vigore dall’8 dicembre 2011) prevede che “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elet-tronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati”.

La giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 ottobre 2012 n. 2134) è ferma nel ritenere che la semplificazione offerta con la possibilità di utilizzo della c.d. p.e.c. (posta elettronica certificata) è limitata, nel processo amministrativo, alle comunicazioni (di segreteria) relative al processo, nonché ai depositi informatici, e non involge, dunque, ogni altra attività in rito.

Alla stregua di quanto sopra, va dato atto della correttezza della comunicazione effettuata, con riferimento all’avviso di fissazione d’udienza, a mezzo di posta elettronica; e respinta, quindi, l’eccezione ex adverso formulata dalla resistente Provincia di Latina,

3. La stessa Amministrazione ha, poi, ulteriormente eccepito che – a fronte della mancata notificazione e/o comunicazione della sentenza sopra indicata alla data di redazione del pure citato scritto difensivo (14 novembre 2012) – risulterebbero non osservabili i termini processuali dall’art. 73, comma 1, c.p.a. fissati per il deposito di documenti, memorie e repliche, atteso che la relativa decorrenza dovrebbe prendere avvio dal momento di deposito in giudizio della documentata relazione di chiarimenti che la pronunzia di che trattasi ha invitato l’Amministrazione stessa a produrre.

Tale osservazione – che sottende un intendimento chiaramente, quanto ingiustificabilmente dilatorio – non dimostra condivisibile fondamento.

Il comma 1 del citato art. 73 stabilisce, infatti, che “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”.

Tale disposizione costituisce attuazione del diritto di difesa costituzionalmente sancito, quale elementare coordinata di svolgimento del procedimento giurisdizionale; ed è, evidentemente, posta non soltanto a presidio delle prerogative dalle parti esercitabili nell’ambito del giudizio, ma anche ad usbergo dell’ordinato svolgimento processuale, all’interno del quale è stata temporalmente cadenzata l’esercitabilità dell’adduzione all’attenzione dell’adito organo di giustizia di elementi difensivi prodotti dalle parti stesse.

Quanto sopra elementarmente osservato, non trova logica spiegazione la pretesa dalla parte controinteressata dedotta quanto alla decorrenza del termine ex art. 73 comma 1 a far tempo dal deposito in giudizio della relazione della quale la stessa Amministrazione provinciale di Latina è stata officiata, in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione con precedente decisione.

La richiesta di un termine a difesa – con accessivo differimento dell’udienza di trattazione, nel rispetto della tempistica indicata dalla norma sopra citata – avrebbe, semmai, potuto essere formulata dalla parte ricorrente, laddove avesse ravvisato l’esigenza (ovvero, anche la mera opportunità) di controreplicare rispetto al contenuto dell’eseguita istruttoria, ovvero di articolare ulteriori mezzi difensivi (ad esempio, motivi aggiunti) dall’ordinamento consentiti.

È, invece, appieno ingiustificabile la pretesa di individuare la decorrenza del termine in questione dalla scadenza dell’arco temporale concesso per l’adempimento dell’incombente istruttorio, laddove l’Amministrazione a ciò onerata (in capo alla quale va sottolineata la piena ed esclusiva disponibilità degli elementi conoscitivi che la Sezione ha ritenuto di dover acquisire) è stata pienamente in grado di svolgere le proprie argomentazioni difensive senza dover attendere l’esito dell’istruttoria medesima, alla stessa Provincia demandata.

4. Esclusa la fondatezza dei rilievi in rito come sopra confutati, quanto al merito della presente controversia, non può omettere il Collegio di rilevare che l’incombente istruttorio come sopra disposto non ha trovato, alla data odierna, adempimento ad opera dell’Amministrazione provinciale di Latina, a ciò onerata.

Ribadita la rilevanza assunta, ai fini del decidere, dall’acquisizione degli elementi conoscitivi indicati nella decisione parziale 2 novembre 2012 n. 8960, dispone il Collegio la reiterazione del già disposto incombente, rinnovando il relativo onere in capo alla Provincia di Latina, che a tanto provvederà entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

A tanto consegue l’inevitabile differimento della trattazione della controversia, con fissazione, fin da ora, della pubblica udienza del 22 maggio 2013; rimanendo, ovviamente, riservata ogni determinazione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) parzialmente ed interlocutoriamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, così dispone:

– RESPINGE le eccezioni in rito sollevate dalla Provincia di Latina;

– ORDINA alla Provincia di Latina, nella persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, di depositare in giudizio, entro il termine indicato in motivazione, la documentazione pure ivi specificata;

– DIFFERISCE alla pubblica udienza del 22 maggio 2013 l’ulteriore trattazione della controversia.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

_________________________________________________________________

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

Tags: ,

Lascia un commento