Incostituzionale la ulteriore proroga delle procedure esecutive disposta per arginare l’emergenza Covid

Il Giudice delle Leggi censura la seconda proroga delle procedure esecutive -estesa altresì alle azioni di rilascio-, disposta dal Legislatore con il DL N° 183/2020. L’art. 54 ter DL 2020, adottato in piena contingenza sanitaria, veniva più volte prorogato, da ultimo sino al 30 Giugno 2021, per effetto dell’art. 13 DL 183/2020. La Corte Costituzionale ritiene che la stasi delle azioni esecutiva non possa essere incondizionata, bensì quale effetto di una previa ponderazione delle esigenze contrapposte. L’epilogo di una simile analisi non può mai essere il differimento generalizzato dell’originario periodo di sospensione, bensì l’introduzione di criteri mirati, che tengano conto del reale nocumento, e non pregiudichino le ragioni delle parti creditrici o dei proprietari (Corte Costituzionale, sentenza N° 128 del 22 Giugno 2021)


STUDIO LEGALE NOTO
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