Affette da nullità parziale le fideiussioni bancarie, perché costituenti l’epilogo di una intesa restrittiva della concorrenza

La Corte regolatrice, nella massima composizione, pone fine -forse- ad un recente contrasto, generatore di un acceso contenzioso tra il ceto bancario e la clientela.

Come notorio, i contratti di fideiussione in uso ai principali operatori bancari italiani adottano sul piano contenutistico lo schema contrattuale adottato dall’ABI, per tempo ritenuto dalla Banca d’Italia (provvedimento 55/2006) il possibile esito di una intesa restrittiva della concorrenza, da intendersi vietata ex art. 2 L. N° 287/1990. Da qui il contenzioso tra i fideiubenti e gli operatori bancari, vertente sulla possibile proiezione invalidante di siffatta intesa sui contratti finali -fideiussioni-, una volta assunto dalla Corte di legittimità il particolare rilievo probatorio, ai fini di indagine, dell’istruttoria compiuta dall’Organismo indipendente.

Sovvertendo gli anteriori arresti -i più rilevanti dei quali neppure citati nel corpo della sentenza da ultimo assunta-, tesi a riconoscere una possibile tutela per equivalente (sent. N° 24044/2019), e comunque a negare ogni possibile automatismo tra l’effetto distorsivo censurato e la possibile nullità dei contratti a valle -Ord. N° 1475/2020-, la Corte di Legittimità giunge a conclusioni innovative, per ritenere le fideiussioni bancarie affette da nullità parziale, limitatamente alle clausole (N° 2, 6 ed 8) contrastanti con l’art. 2 L. N° 287/1990 ed art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione.

Invalidità destinata a lasciare impregiudicata ogni tutela per equivalente, e che permette estendersi sull’intero corpo negoziale, ove sia assolto dalla clientela, e senza alcuna implicazione ufficiosa del Giudice, la prova -definita diabolica per gli ovvi effetti pratici- di una totale alterazione del meccanismo di formazione della volontà contrattuale.

Nullità passibile di essere rilevata dal Giudice, sempre contemperando lo scrutinio d’ufficio con le regole sulla deduzione delle parti, e ferma la possibilità residuale di esperire autonoma domanda di ripetizione indebito, ove affiorati i relativi presupposti (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza N° 41994 del 30 Dicembre 2021).

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